Il lavoro è incentrato sul tema della trascrizione della donazione e si articola nell’esame dell’istituto in relazione alle diverse forme donative disciplinate dal codice civile, alcune delle quali sollevano problemi teorici e pratici di non agevole soluzione, legati ora alla struttura del negozio, ora al momento del verificarsi del trasferimento del bene donato, ora all’individuazione dei soggetti beneficiari. Particolare attenzione è rivolta alle novità apportate alle norme di cui agli artt. 561 e 563 c.c., ad opera della legge 14 maggio 2005, n. 80, di conversione del d. l. 14 marzo 2005, n. 35 sulla competitività. L’obiettivo è verificare se la riforma abbia dato o meno una risposta adeguata al problema della circolazione giuridica dei beni immobili di provenienza donativa. Tali beni sono esposti al rischio di dover essere restituiti, liberi da diritti di terzi, agli eredi legittimari che abbiano esperito vittoriosamente l’azione di restituzione. L’interesse degli acquirenti dal donatario alla stabilità del diritto di proprietà sul bene acquistato, infatti, deve contemperarsi con quello dei legittimari, i quali, in caso di lesione della quota di riserva, hanno diritto di agire giudizialmente per la riduzione della donazione effettuata in vita dal de cuius e, eventualmente, di chiedere la restituzione degli immobili ai successivi acquirenti. La legge 2005, n. 80, senza stravolgere il sistema della successione necessaria, sembra aver rafforzato la tutela degli aventi causa dal donatario. Il passo avanti rispetto al regime previgente consiste nell’estensione della tutela, entro certi limiti, a coloro che hanno effettuato acquisti a titolo gratuito e nella possibilità che gli acquisti siano messi al sicuro non solo in virtù della prescrizione decennale dell’azione di riduzione, ovvero del congegno predisposto dall’art. 2652, n. 8, c.c., ma anche con il decorso di venti anni dalla trascrizione della donazione.
Trascrizione
VALONGO, Alessia
2009
Abstract
Il lavoro è incentrato sul tema della trascrizione della donazione e si articola nell’esame dell’istituto in relazione alle diverse forme donative disciplinate dal codice civile, alcune delle quali sollevano problemi teorici e pratici di non agevole soluzione, legati ora alla struttura del negozio, ora al momento del verificarsi del trasferimento del bene donato, ora all’individuazione dei soggetti beneficiari. Particolare attenzione è rivolta alle novità apportate alle norme di cui agli artt. 561 e 563 c.c., ad opera della legge 14 maggio 2005, n. 80, di conversione del d. l. 14 marzo 2005, n. 35 sulla competitività. L’obiettivo è verificare se la riforma abbia dato o meno una risposta adeguata al problema della circolazione giuridica dei beni immobili di provenienza donativa. Tali beni sono esposti al rischio di dover essere restituiti, liberi da diritti di terzi, agli eredi legittimari che abbiano esperito vittoriosamente l’azione di restituzione. L’interesse degli acquirenti dal donatario alla stabilità del diritto di proprietà sul bene acquistato, infatti, deve contemperarsi con quello dei legittimari, i quali, in caso di lesione della quota di riserva, hanno diritto di agire giudizialmente per la riduzione della donazione effettuata in vita dal de cuius e, eventualmente, di chiedere la restituzione degli immobili ai successivi acquirenti. La legge 2005, n. 80, senza stravolgere il sistema della successione necessaria, sembra aver rafforzato la tutela degli aventi causa dal donatario. Il passo avanti rispetto al regime previgente consiste nell’estensione della tutela, entro certi limiti, a coloro che hanno effettuato acquisti a titolo gratuito e nella possibilità che gli acquisti siano messi al sicuro non solo in virtù della prescrizione decennale dell’azione di riduzione, ovvero del congegno predisposto dall’art. 2652, n. 8, c.c., ma anche con il decorso di venti anni dalla trascrizione della donazione.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.