Nella sentenza in commento la Corte costituzionale (20 dicembre 2002, n, 533) afferma di nuovo che il sovracanone, diversamente dal canone, costituisce una prestazione patrimoniale imposta. La natura tributaria del sovracanone colloca la corrispondente disciplina al di fuori della materia 'utilizzazione delle acque' (che rientrerebbe nella potestà legislativa esclusiva della Provincia autonoma di Bolzano), attraendola, invece, nelle materie 'armonizzazione di bilanci pubblici' e 'coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario'.

L'incerto confine tra funzioni delegate e competenza legislativa concorrente in materia di sovracanoni per le concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico

MERCATI, Livia
2003

Abstract

Nella sentenza in commento la Corte costituzionale (20 dicembre 2002, n, 533) afferma di nuovo che il sovracanone, diversamente dal canone, costituisce una prestazione patrimoniale imposta. La natura tributaria del sovracanone colloca la corrispondente disciplina al di fuori della materia 'utilizzazione delle acque' (che rientrerebbe nella potestà legislativa esclusiva della Provincia autonoma di Bolzano), attraendola, invece, nelle materie 'armonizzazione di bilanci pubblici' e 'coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario'.
2003
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