Il volume si inscrive in una complessa, necessariamente lunga, ricerca, scandita in due distinte indagini che hanno una loro autonomia pur mantenendo concettualmente il collegamento. Occorre darne preliminarmente conto. Muovendo dalla compilazione giustinianea assunta quale punto di riferimento, si è scelto di ‘far parlare’ specularmente un giurista del potere imperiale (nella prima indagine) e un imperatore della giurisprudenza (nella seconda indagine) individuando emblematicamente Pomponio come “Il Giurista” e Giustiniano come “L’Imperatore” e delimitando l’orizzonte testuale rispettivamente, per Pomponio, al famoso frammento D.1.2.2, che nel par. 11 costruisce il potere normativo dell’imperatore, e, per Giustiniano, al fascio di costituzioni espressamente emanate in vista della compilazione, da cui emerge la visione giustinianea della “scientia iuris”. La visione che Giustiniano ha della giurisprudenza – cui è dedicata la seconda indagine – si inserisce in una determinata concezione del diritto che a sua volta è strettamente collegata al disegno compilatorio, insieme determinandolo ed essendone determinata. Per poter valutare tale visione nell’ambito di (e a confronto con) tutte le altre posizioni che l’imperatore è venuto assumendo nel perseguire la compilazione, si rende così indispensabile seguire il disegno giustinianeo nel suo percorso complessivo. Nel gruppetto di costituzioni oggetto di indagine abbiamo la fortuna di avere una sorta di ‘diario di bordo’, in cui è il ‘protagonista’ stesso a dar conto, parlando in prima persona, degli intendimenti che lo hanno mosso, delle difficoltà incontrate, degli ostacoli superati, dei successi raggiunti. Risulta chiaro che la prospettiva con cui la nostra indagine guarda ad esse è perciò diversa dalla impostazione tradizionale (senza peraltro negarla): che a questi testi dà il valore di introduzione alle singole parti della compilazione (costituzioni “introduttive”, nel linguaggio abituale della romanistica). Ma oltre che come miniera di informazioni preziose sui “tria volumina” e sul modo di lavorare dei commissari, il gruppo di testi può essere riguardato complessivamente come un ‘insieme’ – quasi un “corpus” nel “Corpus” – seguendo, nella cronologia del loro inanellarsi lungo i quasi sette anni di impegno, il disvelamento di un disegno: un ‘manifesto’, insomma, e appunto «programmatico». La molteplicità dei temi da affrontare ha indotto a suddividere la seconda indagine a sua volta in due parti, pubblicate come distinti volumi monografici: il primo volume (II.1) relativo a una fase progettuale e dunque incentrato sulle costituzioni di progettazione; il secondo volume (II.2, del 2007, che si sottopone a valutazione) relativo alla fase realizzativa e dunque incentrato sulle costituzioni di realizzazione. Sono naturalmente ripartizioni e denominazioni convenzionali, ma agevolate dalla cesura temporale (il cui significato viene spiegato e approfondito) che divide i testi. Nell’arco di due anni, 533-534, la seconda fase, dopo una sorta di lungo silenzio, conosce un addensarsi di costituzioni programmatiche – “Imperatoriam”, “Tanta”/“Dédoken”, “Omnem”, “Cordi” – e di risultati: Istituzioni; Digesto; riforma degli studi giuridici; seconda edizione, e unica pervenuta, del Codice, con contestuale progettazione delle Novelle. Gli uni e le altre sono precipuamente oggetto di questa seconda monografia. In essa naturalmente rifluisce il saggio su “Tanta”, pubblicato come contributo a sé stante nel 2005, ma con i tagli, le integrazioni e riscritture, le precisazioni che comporta il passaggio da saggio autonomo su un’unica costituzione a capitolo nella trama di un libro (cfr. p.118). Ciascuno di tali testi è sottoposto a una analisi specifica, approfondendo il pensiero imperiale – studiato passaggio per passaggio in quanto viene espresso, con attenzione costante al lessico cui ricorre – e segnalando quanto appare taciuto. Nella presentazione sommaria dell’abstract – più che tornare sulle tante prese di distanza dalla dottrina anche rispetto al valore specifico di singole costituzioni (esemplifico solo con “Imperatoriam”) – è opportuno soffermarsi sul senso complessivo che si ritiene di ricavare dall’indagine. Già con il concepimento (foss’anche in momenti successivi) dell’idea di compilare diritto imperiale e diritto giurisprudenziale, ma soprattutto con la realizzazione Giustiniano segna una cesura irrimediabile con il passato, assai più profonda di tutti i pur grandi cambiamenti che ha voluto sottolineare. Lo ius Romanum dei tria volumina (in essi è «omnis Romani iuris dispositio composita») non corrisponde più agli «iura populi Romani»; alla risalente pluralità di fonti si è sostituito un diritto esclusivamente di matrice autoritativa e soprattutto ‘codificato’. Se Giustiniano eredita un ‘primato della legge’, ora il suo corpus normativo diventa un prius che orienta ogni applicazione del diritto. E di matrice autoritativa deve essere – non può non essere – la stessa interpretazione: che si vuole sottratta per sempre ai giuristi. E tuttavia la necessità di legiferare più e più volte dopo la conclusione del primo Codice e durante i lavori per il Digesto (quinquaginta decisiones, constitutiones ad commodum operis pertinentes) ha posto nuovamente Giustiniano di fronte a un problema che riteneva di aver risolto. Quei testi che «extra corpus […] codicis divagabantur» ripropongono lo spettro del disordine antico; richiedono, come riconosce, il suo consilium e la sua providentia. Cordi annuncia che è già pronta una seconda edizione del Codice, integralmente riscritta, in cui anche gli ultimi testi hanno trovato, al pari dei precedenti, opportuna collocazione. Giustinano si spinge ancora più avanti. La realtà gli è stata severa maestra. Ormai è chiaro che neanche l’accentramento di creazione e interpretazione nelle mani imperiali è completamente risolutivo. Occorre pensare a una soluzione più duttile, che tenga conto del continuo adeguamento del diritto alla ricerca del melius; occorre prospettare una compilazione in continuo divenire. Affinché non si ricrei la moltitudine di testi combattuta e vinta dalla unitarietà della compilazione, occorre prevedere di ‘irregimentare’ le ulteriori costituzioni imperiali: via via che vengano emanate, siano integrate in un insieme. Se negli intenti esse dovessero entrare a farne parte secondo le medesime regole già sperimentate di riduzione in formulazioni concise, chiare, coerenti, se dovessero essere collocate negli appositi titoli secondo un ordine prestabilito (un ‘sistema’ – ma nel senso antico – di diritto compilato), non siamo in grado di dire. Il piano non si realizza. A interessarci è ancora una volta l’intendimento: un modo di guidare il formarsi del nuovo diritto senza disperderlo in mille rivoli. Avrebbe potuto essere una strada per ovviare alla staticità della forma codice e dunque al suo, quasi ineluttabile, destino di essere circondato e come sopraffatto dalle leggi particolari. Avrebbe potuto essere, ma non è stata. L'idea di ‘compilazione aperta’ che Giustiniano sembra prospettare rimane una utopia. Del posto particolare che occupa Omnem, emanata (nella stessa data di Tanta/Dédoken) a compilazione conchiusa e con la quale si riformano gli studi giuridici, basti dire che è il nuovo diritto così creato dall’imperatore a comportare un nuovo tipo di formazione incentrato soltanto su di esso. La frase usata per il Code civil tredici secoli più tardi («io non conosco il diritto civile, io insegno il codice Napoleone» come sembra dicesse Bugnet nel corso delle lezioni) sarebbe forse piaciuta a Giustiniano:. che indica come oggetto esclusivo di didattica la sua compilazione. E si rivolge tanto ai docenti del proprio tempo quanto a quelli di ogni tempo a venire precisando di cosa e secondo quali scansioni («quid et in quibus temporibus») occorra parlare ai giovani “studiosi” perchè divengano «optimi atque eruditissimi». Nel chiudere la dettagliata esposizione del nuovo studio – che proprio perché incentrato sulla compilazione risolve i gravi difetti del passato – torna a ribadire come l’insegnamento ormai debba essere consistere soltanto nel “trasmettere” (tradere) i “tre volumi” da lui sistemati ordinatamente. Conclusivamente, questa seconda parte di indagine ritorna al punto di partenza della ricerca complessiva: al fronteggiarsi e al contrapporsi nell’ambito della compilazione della posizione più risalente (Pomponio), che ancora affida al giurista il “constare” dello “ius” tramite il suo quotidiano adeguamento, e la più recente (l’ultima nella storia giuridica di Roma: Giustiniano), che ‘sottraendolo’ ai giuristi consegna il ius in esclusiva all’imperatore sia per il “condere” sia per l’“interpretari”. Nel dato lessicale presente in entrambe le immagini – D.1.2.13, «cottidie in melius produci»; Cordi 4, «in posterum melius inveniatur» – può ipotizzarsi una scelta: che rappresenti il divenire gestito dal giurista e il divenire gestito dall’imperatore in una sorta di specularità, così da offrire nel loro gioco reciproco – quasi un necessario percorso – l’immagine di un ordinamento che fa capo a Roma in una vicenda plurisecolare. Tuttavia, proprio per la sua natura, la compilazione giustinianea appare ‘estranea’ all’antico mondo romano, se non addirittura antitetica: ché gli contrappone un’altra visione di ordinamento. Quale esempio emblematico di ordinamento aperto (si veda la schematizzazione di Esser ordinamenti aperti / ordinamenti chiusi) si è soliti ricorrere all’ordinamento romano. Ma perseguendo il suo ideale compilatorio Giustiniano sposta i pilastri di divisione conosciuti. Se il diritto romano può esser rappresentato per tutti o quasi i suoi secoli di storia come il primo tipo di ordinamento, l’operazione giustinianea, mettendo a baricentro del sistema il diritto compilato, lo fa ‘entrare’ nel secondo tipo.
Potere imperiale e giurisprudenza in Pomponio e in Giustiniano. II. La giurisprudenza nella visione di Giustiniano. Dal 528 al 534: le costituzioni programmatiche. 2. La fase di realizzazione
CAMPOLUNGHI, Maria
2007
Abstract
Il volume si inscrive in una complessa, necessariamente lunga, ricerca, scandita in due distinte indagini che hanno una loro autonomia pur mantenendo concettualmente il collegamento. Occorre darne preliminarmente conto. Muovendo dalla compilazione giustinianea assunta quale punto di riferimento, si è scelto di ‘far parlare’ specularmente un giurista del potere imperiale (nella prima indagine) e un imperatore della giurisprudenza (nella seconda indagine) individuando emblematicamente Pomponio come “Il Giurista” e Giustiniano come “L’Imperatore” e delimitando l’orizzonte testuale rispettivamente, per Pomponio, al famoso frammento D.1.2.2, che nel par. 11 costruisce il potere normativo dell’imperatore, e, per Giustiniano, al fascio di costituzioni espressamente emanate in vista della compilazione, da cui emerge la visione giustinianea della “scientia iuris”. La visione che Giustiniano ha della giurisprudenza – cui è dedicata la seconda indagine – si inserisce in una determinata concezione del diritto che a sua volta è strettamente collegata al disegno compilatorio, insieme determinandolo ed essendone determinata. Per poter valutare tale visione nell’ambito di (e a confronto con) tutte le altre posizioni che l’imperatore è venuto assumendo nel perseguire la compilazione, si rende così indispensabile seguire il disegno giustinianeo nel suo percorso complessivo. Nel gruppetto di costituzioni oggetto di indagine abbiamo la fortuna di avere una sorta di ‘diario di bordo’, in cui è il ‘protagonista’ stesso a dar conto, parlando in prima persona, degli intendimenti che lo hanno mosso, delle difficoltà incontrate, degli ostacoli superati, dei successi raggiunti. Risulta chiaro che la prospettiva con cui la nostra indagine guarda ad esse è perciò diversa dalla impostazione tradizionale (senza peraltro negarla): che a questi testi dà il valore di introduzione alle singole parti della compilazione (costituzioni “introduttive”, nel linguaggio abituale della romanistica). Ma oltre che come miniera di informazioni preziose sui “tria volumina” e sul modo di lavorare dei commissari, il gruppo di testi può essere riguardato complessivamente come un ‘insieme’ – quasi un “corpus” nel “Corpus” – seguendo, nella cronologia del loro inanellarsi lungo i quasi sette anni di impegno, il disvelamento di un disegno: un ‘manifesto’, insomma, e appunto «programmatico». La molteplicità dei temi da affrontare ha indotto a suddividere la seconda indagine a sua volta in due parti, pubblicate come distinti volumi monografici: il primo volume (II.1) relativo a una fase progettuale e dunque incentrato sulle costituzioni di progettazione; il secondo volume (II.2, del 2007, che si sottopone a valutazione) relativo alla fase realizzativa e dunque incentrato sulle costituzioni di realizzazione. Sono naturalmente ripartizioni e denominazioni convenzionali, ma agevolate dalla cesura temporale (il cui significato viene spiegato e approfondito) che divide i testi. Nell’arco di due anni, 533-534, la seconda fase, dopo una sorta di lungo silenzio, conosce un addensarsi di costituzioni programmatiche – “Imperatoriam”, “Tanta”/“Dédoken”, “Omnem”, “Cordi” – e di risultati: Istituzioni; Digesto; riforma degli studi giuridici; seconda edizione, e unica pervenuta, del Codice, con contestuale progettazione delle Novelle. Gli uni e le altre sono precipuamente oggetto di questa seconda monografia. In essa naturalmente rifluisce il saggio su “Tanta”, pubblicato come contributo a sé stante nel 2005, ma con i tagli, le integrazioni e riscritture, le precisazioni che comporta il passaggio da saggio autonomo su un’unica costituzione a capitolo nella trama di un libro (cfr. p.118). Ciascuno di tali testi è sottoposto a una analisi specifica, approfondendo il pensiero imperiale – studiato passaggio per passaggio in quanto viene espresso, con attenzione costante al lessico cui ricorre – e segnalando quanto appare taciuto. Nella presentazione sommaria dell’abstract – più che tornare sulle tante prese di distanza dalla dottrina anche rispetto al valore specifico di singole costituzioni (esemplifico solo con “Imperatoriam”) – è opportuno soffermarsi sul senso complessivo che si ritiene di ricavare dall’indagine. Già con il concepimento (foss’anche in momenti successivi) dell’idea di compilare diritto imperiale e diritto giurisprudenziale, ma soprattutto con la realizzazione Giustiniano segna una cesura irrimediabile con il passato, assai più profonda di tutti i pur grandi cambiamenti che ha voluto sottolineare. Lo ius Romanum dei tria volumina (in essi è «omnis Romani iuris dispositio composita») non corrisponde più agli «iura populi Romani»; alla risalente pluralità di fonti si è sostituito un diritto esclusivamente di matrice autoritativa e soprattutto ‘codificato’. Se Giustiniano eredita un ‘primato della legge’, ora il suo corpus normativo diventa un prius che orienta ogni applicazione del diritto. E di matrice autoritativa deve essere – non può non essere – la stessa interpretazione: che si vuole sottratta per sempre ai giuristi. E tuttavia la necessità di legiferare più e più volte dopo la conclusione del primo Codice e durante i lavori per il Digesto (quinquaginta decisiones, constitutiones ad commodum operis pertinentes) ha posto nuovamente Giustiniano di fronte a un problema che riteneva di aver risolto. Quei testi che «extra corpus […] codicis divagabantur» ripropongono lo spettro del disordine antico; richiedono, come riconosce, il suo consilium e la sua providentia. Cordi annuncia che è già pronta una seconda edizione del Codice, integralmente riscritta, in cui anche gli ultimi testi hanno trovato, al pari dei precedenti, opportuna collocazione. Giustinano si spinge ancora più avanti. La realtà gli è stata severa maestra. Ormai è chiaro che neanche l’accentramento di creazione e interpretazione nelle mani imperiali è completamente risolutivo. Occorre pensare a una soluzione più duttile, che tenga conto del continuo adeguamento del diritto alla ricerca del melius; occorre prospettare una compilazione in continuo divenire. Affinché non si ricrei la moltitudine di testi combattuta e vinta dalla unitarietà della compilazione, occorre prevedere di ‘irregimentare’ le ulteriori costituzioni imperiali: via via che vengano emanate, siano integrate in un insieme. Se negli intenti esse dovessero entrare a farne parte secondo le medesime regole già sperimentate di riduzione in formulazioni concise, chiare, coerenti, se dovessero essere collocate negli appositi titoli secondo un ordine prestabilito (un ‘sistema’ – ma nel senso antico – di diritto compilato), non siamo in grado di dire. Il piano non si realizza. A interessarci è ancora una volta l’intendimento: un modo di guidare il formarsi del nuovo diritto senza disperderlo in mille rivoli. Avrebbe potuto essere una strada per ovviare alla staticità della forma codice e dunque al suo, quasi ineluttabile, destino di essere circondato e come sopraffatto dalle leggi particolari. Avrebbe potuto essere, ma non è stata. L'idea di ‘compilazione aperta’ che Giustiniano sembra prospettare rimane una utopia. Del posto particolare che occupa Omnem, emanata (nella stessa data di Tanta/Dédoken) a compilazione conchiusa e con la quale si riformano gli studi giuridici, basti dire che è il nuovo diritto così creato dall’imperatore a comportare un nuovo tipo di formazione incentrato soltanto su di esso. La frase usata per il Code civil tredici secoli più tardi («io non conosco il diritto civile, io insegno il codice Napoleone» come sembra dicesse Bugnet nel corso delle lezioni) sarebbe forse piaciuta a Giustiniano:. che indica come oggetto esclusivo di didattica la sua compilazione. E si rivolge tanto ai docenti del proprio tempo quanto a quelli di ogni tempo a venire precisando di cosa e secondo quali scansioni («quid et in quibus temporibus») occorra parlare ai giovani “studiosi” perchè divengano «optimi atque eruditissimi». Nel chiudere la dettagliata esposizione del nuovo studio – che proprio perché incentrato sulla compilazione risolve i gravi difetti del passato – torna a ribadire come l’insegnamento ormai debba essere consistere soltanto nel “trasmettere” (tradere) i “tre volumi” da lui sistemati ordinatamente. Conclusivamente, questa seconda parte di indagine ritorna al punto di partenza della ricerca complessiva: al fronteggiarsi e al contrapporsi nell’ambito della compilazione della posizione più risalente (Pomponio), che ancora affida al giurista il “constare” dello “ius” tramite il suo quotidiano adeguamento, e la più recente (l’ultima nella storia giuridica di Roma: Giustiniano), che ‘sottraendolo’ ai giuristi consegna il ius in esclusiva all’imperatore sia per il “condere” sia per l’“interpretari”. Nel dato lessicale presente in entrambe le immagini – D.1.2.13, «cottidie in melius produci»; Cordi 4, «in posterum melius inveniatur» – può ipotizzarsi una scelta: che rappresenti il divenire gestito dal giurista e il divenire gestito dall’imperatore in una sorta di specularità, così da offrire nel loro gioco reciproco – quasi un necessario percorso – l’immagine di un ordinamento che fa capo a Roma in una vicenda plurisecolare. Tuttavia, proprio per la sua natura, la compilazione giustinianea appare ‘estranea’ all’antico mondo romano, se non addirittura antitetica: ché gli contrappone un’altra visione di ordinamento. Quale esempio emblematico di ordinamento aperto (si veda la schematizzazione di Esser ordinamenti aperti / ordinamenti chiusi) si è soliti ricorrere all’ordinamento romano. Ma perseguendo il suo ideale compilatorio Giustiniano sposta i pilastri di divisione conosciuti. Se il diritto romano può esser rappresentato per tutti o quasi i suoi secoli di storia come il primo tipo di ordinamento, l’operazione giustinianea, mettendo a baricentro del sistema il diritto compilato, lo fa ‘entrare’ nel secondo tipo.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.