Il saggio “Il sistema dualistico. I poteri del consiglio di sorveglianza e del consiglio di gestione”, pubblicato nel Liber Amicorum di Gian Franco Campobasso, diretto da P. Abbadessa e G.B. Portale, vol. 2, Utet, 2006, ha per oggetto la ricerca di un contenuto tipologicamente essenziale del sistema dualistico italiano, funzionale ad integrare un regime legale lacunoso, ma anche a delineare i confini che incontra l’autonomia statutaria nell’adattamento del modello, onde appurare in particolare se si configuri – al di là di quanto espressamente previsto - un’inderogabilità di norme del modello legale per coerenza con la fattispecie. L’indagine muove dalle innovazioni al sistema dualistico italiano apportate dai c.d. decreti correttivi del 2004, che da un lato hanno consentito, se previsto dallo statuto, l’assegnazione di formali competenze di direzione strategica o alta amministrazione al consiglio di sorveglianza (stante l’aggiunta all’articolo 2409-terdecies co. 1 della lettera f-bis), dall’altro lato hanno apportato specifici adattamenti alle norme del Tuf e del Tub, onde consentire l’adozione del sistema dualistico anche alle società quotate e alle società bancarie, perseguendo tuttavia l’obbiettivo con una tecnica legislativa che talora applica al consiglio di sorveglianza le stesse disposizioni già dettate per il collegio sindacale - anziché dettare regole ad hoc per le specificità di tale organo - e talora disapplica nelle società quotate proprio le disposizioni dettate ad hoc per il consiglio di sorveglianza delle società non quotate. L’ipotesi ricostruttiva secondo la quale il sistema dualistico italiano sarebbe alternativo più che altro al collegio sindacale e quindi alternativo nel controllo più che non nell’amministrazione (lettura denstruens), già formulata nel mio lavoro del 2003, ne risulta insomma addirittura rafforzata come, peraltro, rafforzata risulta anche la lettura opposta, con cui ricostruivo interpretativamente in capo al consiglio di sorveglianza una sorta di alta amministrazione (lettura construens), visto che ormai competenze di alta amministrazione possono essere attribuite al consiglio di sorveglianza anche formalmente, per quanto competenze solo eventuali. La riflessione s’incentra poi sulle peculiarità della direzione strategica o alta amministrazione del consiglio di sorveglianza nel sistema italiano rispetto a quella tipica del sistema tedesco, sulle possibilità di conseguire, in un sistema che rifiuta la cogestione, una composizione pluralistica del consiglio di sorveglianza (possibilità che tuttavia sono le stesse che si danno per il sistema tradizionale, vuoi quanto alla partecipazione delle minoranze, vuoi quanto alla partecipazione degli altri stakeholder), sull’assenza di una specifica professionalità dei consiglieri di sorveglianza e sul condizionamento fattuale che i soci “di controllo”, per il tramite dell’assemblea, possono sempre esercitare sul consiglio di sorveglianza medesimo, rendendo il diaframma rappresentato dal consiglio di sorveglianza un diaframma insincero, in quanto vanificabile sul piano sostanziale. Ne discende che la vera peculiarità del sistema dualistico italiano è nel suo essere un congegno camaleontico, flessibile ed adattabile alle più diverse situazioni, ma non adattabile senza limiti. Esiste, infatti, un contenuto tipologicamente essenziale del sistema dualistico, che sta nell’essere il consiglio di sorveglianza un diaframma - per quanto insincero – necessario: tipologicamente essenziale al sistema dualistico è proprio la dislocazione formale delle funzioni assembleari al consiglio di sorveglianza, che le esercita con responsabilità professionale.
Il sistema dualistico. I poteri del consiglio di sorveglianza e del consiglio di gestione
SCHIUMA, Laura
2006
Abstract
Il saggio “Il sistema dualistico. I poteri del consiglio di sorveglianza e del consiglio di gestione”, pubblicato nel Liber Amicorum di Gian Franco Campobasso, diretto da P. Abbadessa e G.B. Portale, vol. 2, Utet, 2006, ha per oggetto la ricerca di un contenuto tipologicamente essenziale del sistema dualistico italiano, funzionale ad integrare un regime legale lacunoso, ma anche a delineare i confini che incontra l’autonomia statutaria nell’adattamento del modello, onde appurare in particolare se si configuri – al di là di quanto espressamente previsto - un’inderogabilità di norme del modello legale per coerenza con la fattispecie. L’indagine muove dalle innovazioni al sistema dualistico italiano apportate dai c.d. decreti correttivi del 2004, che da un lato hanno consentito, se previsto dallo statuto, l’assegnazione di formali competenze di direzione strategica o alta amministrazione al consiglio di sorveglianza (stante l’aggiunta all’articolo 2409-terdecies co. 1 della lettera f-bis), dall’altro lato hanno apportato specifici adattamenti alle norme del Tuf e del Tub, onde consentire l’adozione del sistema dualistico anche alle società quotate e alle società bancarie, perseguendo tuttavia l’obbiettivo con una tecnica legislativa che talora applica al consiglio di sorveglianza le stesse disposizioni già dettate per il collegio sindacale - anziché dettare regole ad hoc per le specificità di tale organo - e talora disapplica nelle società quotate proprio le disposizioni dettate ad hoc per il consiglio di sorveglianza delle società non quotate. L’ipotesi ricostruttiva secondo la quale il sistema dualistico italiano sarebbe alternativo più che altro al collegio sindacale e quindi alternativo nel controllo più che non nell’amministrazione (lettura denstruens), già formulata nel mio lavoro del 2003, ne risulta insomma addirittura rafforzata come, peraltro, rafforzata risulta anche la lettura opposta, con cui ricostruivo interpretativamente in capo al consiglio di sorveglianza una sorta di alta amministrazione (lettura construens), visto che ormai competenze di alta amministrazione possono essere attribuite al consiglio di sorveglianza anche formalmente, per quanto competenze solo eventuali. La riflessione s’incentra poi sulle peculiarità della direzione strategica o alta amministrazione del consiglio di sorveglianza nel sistema italiano rispetto a quella tipica del sistema tedesco, sulle possibilità di conseguire, in un sistema che rifiuta la cogestione, una composizione pluralistica del consiglio di sorveglianza (possibilità che tuttavia sono le stesse che si danno per il sistema tradizionale, vuoi quanto alla partecipazione delle minoranze, vuoi quanto alla partecipazione degli altri stakeholder), sull’assenza di una specifica professionalità dei consiglieri di sorveglianza e sul condizionamento fattuale che i soci “di controllo”, per il tramite dell’assemblea, possono sempre esercitare sul consiglio di sorveglianza medesimo, rendendo il diaframma rappresentato dal consiglio di sorveglianza un diaframma insincero, in quanto vanificabile sul piano sostanziale. Ne discende che la vera peculiarità del sistema dualistico italiano è nel suo essere un congegno camaleontico, flessibile ed adattabile alle più diverse situazioni, ma non adattabile senza limiti. Esiste, infatti, un contenuto tipologicamente essenziale del sistema dualistico, che sta nell’essere il consiglio di sorveglianza un diaframma - per quanto insincero – necessario: tipologicamente essenziale al sistema dualistico è proprio la dislocazione formale delle funzioni assembleari al consiglio di sorveglianza, che le esercita con responsabilità professionale.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.