“Direzione e coordinamento di associazioni e fondazioni da parte di altri enti (ovvero dell’ipotesi di associazioni e fondazioni ‘controllate’)”, pubblicata nella collana dei Quaderni della Rivista di Diritto Civile, nel volume AA.VV., La nuova disciplina delle associazioni e delle fondazioni- Riforma del diritto societario e enti non profit, a cura di A. Zoppini M. Maltoni, Cedam, 2007, è il testo rielaborato e con l’aggiunta di note della relazione presentata al convegno di studi sui “Riflessi della riforma del diritto societario sugli enti non profit” (Taormina 7 e 8 aprile 2006), organizzato dalla Fondazione italiana per il Notariato e il Comitato Notarile della Regione siciliana all’esito dei lavori della Commissione di studio “Enti Non Profit”, dove mi sono occupata dei riflessi della riforma del diritto societario sulle organizzazioni c.d. non profit e in particolare sulla “controllabilità”, ai sensi del codice civile, delle associazioni e fondazioni del libro I del codice civile, ove inserite in una struttura di gruppo. La riflessione si studia di verificare se tra le modalità organizzative compatibili con associazioni e (anche) con fondazioni (di partecipazione) vi sia quella che fa del potere (di nomina degli amministratori) funzione diretta (non del rischio, come nelle società), ma del merito, del contributo - forse non necessariamente finanziario - dato al perseguimento di finalità istituzionali che restano dell'ordine dell'erogazione, non dell'appropriazione; di verificare altresì se anche il ricorso al capitale nominale, come antidoto al sovraindebitamento, sia compatibile con associazioni e fondazioni, onde valutare l’applicabilità della disciplina civilistica del controllo e del gruppo alle associazioni e alle fondazioni organizzate “meritocraticamente”. La sola modalità meritocratica di governo, nelle fondazioni, ed il ricorso anche al capitale nominale, nelle associazioni, non sono però ancora sufficienti a rendere “controllate” agli effetti dell’art. 2359-bis le fondazioni e le associazioni, essendo necessario in entrambi i casi, perché abbia senso l’applicazione (quanto meno) del divieto di votare nelle assemblee del soggetto controllante, che possa dirsi “controllabile” anche il soggetto (societario o non) controllante. Si giunge pertanto alla conclusione che “controllante” della fondazione o dell’associazione “controllata”, ai fini dell’applicazione dell’art. 2359-bis del codice civile, deve essere pur sempre una società o altro ente organizzato secondo le stesse logiche, plutocratiche o meritocratiche, la controllabilità dell’una e dell’altra parte della relazione di controllo essendo la condizione per applicare il divieto di votare contenuto nell’art. 2359-bis, comma 5, del cod. civ. Ma concessa la configurabilità del controllo di enti non societari, deve concedersi anche la presunzione di “direzione e coordinamento” di cui all’art. 2497-sexies cc. e l'applicazione della corrispondente disciplina nel caso di associazioni e fondazioni “controllate”? La risposta è positiva, previa verifica della compatibilità di ciascuna regola della disciplina con le peculiarità di questi enti. All’esito di tale verifica, nulla osta a che anche associazioni e fondazioni, controllate ai sensi dell’art. 2359 cc., possano dirsi soggette alla disciplina della direzione e coordinamento dettata dagli articoli 2497 e ss. del c.c., in relazione alle disposizioni compatibili, che sono quelle dettate a tutela dei creditori. L’ipotesi ricostruttiva trova ora testuale conferma nell’art. 4, co.1, d.lgs. n. 115/2006 sull’impresa sociale, là dove prevede che “all’attività di direzione e controllo di un’impresa sociale si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al capo IX del titolo V del libro V del codice civile (...)” e che “si considera, in ogni caso, esercitare attività di direzione e controllo il soggetto che per previsioni statutarie o per qualsiasi altra ragione, abbia la facoltà di nomina della maggioranza degli organi di amministrazione”. In conclusione, sarebbe davvero arduo sostenere oggi che un agire socialmente responsabile delle imprese non profit organizzate in forma di gruppo possa realizzarsi a condizioni che prescindano dall’applicazione delle regole volte a contrastare la direzione abusiva di gruppo, quanto meno delle regole poste nell’interesse dei creditori.

Direzione e coordinamento di associazioni e fondazioni da parte di altri enti (ovvero dell’ipotesi di associazioni e fondazioni ‘controllate’)

SCHIUMA, Laura
2007

Abstract

“Direzione e coordinamento di associazioni e fondazioni da parte di altri enti (ovvero dell’ipotesi di associazioni e fondazioni ‘controllate’)”, pubblicata nella collana dei Quaderni della Rivista di Diritto Civile, nel volume AA.VV., La nuova disciplina delle associazioni e delle fondazioni- Riforma del diritto societario e enti non profit, a cura di A. Zoppini M. Maltoni, Cedam, 2007, è il testo rielaborato e con l’aggiunta di note della relazione presentata al convegno di studi sui “Riflessi della riforma del diritto societario sugli enti non profit” (Taormina 7 e 8 aprile 2006), organizzato dalla Fondazione italiana per il Notariato e il Comitato Notarile della Regione siciliana all’esito dei lavori della Commissione di studio “Enti Non Profit”, dove mi sono occupata dei riflessi della riforma del diritto societario sulle organizzazioni c.d. non profit e in particolare sulla “controllabilità”, ai sensi del codice civile, delle associazioni e fondazioni del libro I del codice civile, ove inserite in una struttura di gruppo. La riflessione si studia di verificare se tra le modalità organizzative compatibili con associazioni e (anche) con fondazioni (di partecipazione) vi sia quella che fa del potere (di nomina degli amministratori) funzione diretta (non del rischio, come nelle società), ma del merito, del contributo - forse non necessariamente finanziario - dato al perseguimento di finalità istituzionali che restano dell'ordine dell'erogazione, non dell'appropriazione; di verificare altresì se anche il ricorso al capitale nominale, come antidoto al sovraindebitamento, sia compatibile con associazioni e fondazioni, onde valutare l’applicabilità della disciplina civilistica del controllo e del gruppo alle associazioni e alle fondazioni organizzate “meritocraticamente”. La sola modalità meritocratica di governo, nelle fondazioni, ed il ricorso anche al capitale nominale, nelle associazioni, non sono però ancora sufficienti a rendere “controllate” agli effetti dell’art. 2359-bis le fondazioni e le associazioni, essendo necessario in entrambi i casi, perché abbia senso l’applicazione (quanto meno) del divieto di votare nelle assemblee del soggetto controllante, che possa dirsi “controllabile” anche il soggetto (societario o non) controllante. Si giunge pertanto alla conclusione che “controllante” della fondazione o dell’associazione “controllata”, ai fini dell’applicazione dell’art. 2359-bis del codice civile, deve essere pur sempre una società o altro ente organizzato secondo le stesse logiche, plutocratiche o meritocratiche, la controllabilità dell’una e dell’altra parte della relazione di controllo essendo la condizione per applicare il divieto di votare contenuto nell’art. 2359-bis, comma 5, del cod. civ. Ma concessa la configurabilità del controllo di enti non societari, deve concedersi anche la presunzione di “direzione e coordinamento” di cui all’art. 2497-sexies cc. e l'applicazione della corrispondente disciplina nel caso di associazioni e fondazioni “controllate”? La risposta è positiva, previa verifica della compatibilità di ciascuna regola della disciplina con le peculiarità di questi enti. All’esito di tale verifica, nulla osta a che anche associazioni e fondazioni, controllate ai sensi dell’art. 2359 cc., possano dirsi soggette alla disciplina della direzione e coordinamento dettata dagli articoli 2497 e ss. del c.c., in relazione alle disposizioni compatibili, che sono quelle dettate a tutela dei creditori. L’ipotesi ricostruttiva trova ora testuale conferma nell’art. 4, co.1, d.lgs. n. 115/2006 sull’impresa sociale, là dove prevede che “all’attività di direzione e controllo di un’impresa sociale si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al capo IX del titolo V del libro V del codice civile (...)” e che “si considera, in ogni caso, esercitare attività di direzione e controllo il soggetto che per previsioni statutarie o per qualsiasi altra ragione, abbia la facoltà di nomina della maggioranza degli organi di amministrazione”. In conclusione, sarebbe davvero arduo sostenere oggi che un agire socialmente responsabile delle imprese non profit organizzate in forma di gruppo possa realizzarsi a condizioni che prescindano dall’applicazione delle regole volte a contrastare la direzione abusiva di gruppo, quanto meno delle regole poste nell’interesse dei creditori.
2007
9788813272661
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11391/32753
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