Il saggio illustra le ragioni che hanno portato all’emanazione del “nuovo” art. 111 Cost. al fine di comprendere le proiezioni attuative della norma costituzionale e, preliminarmente, per capire i motivi che hanno indotto il legislatore a forgiare una norma di rango sovraordinato piuttosto che affidarsi all’elaborazione di disposizioni ordinarie. Vengono individuate due fondamentali indicazioni circa la genesi dell’art. 111 Cost.: da un lato, la crisi del contraddittorio come “metodo probatorio” – crisi che scaturisce dal perverso teorema enunciato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 255 del 1992 – e dall’altro lato, l’esigenza di un drastico ridimensionamento del diritto al silenzio, almeno in tutti i casi in cui il dichiarante deponga sul fatto altrui. Alla luce di tali considerazioni si sostiene l’idea che la legge costituzionale sul giusto processo è la risposta del Parlamento alla Corte costituzionale, al fine di vincolare il Giudice delle leggi ad esercitare il proprio potere su parametri interpretativi meno evanescenti del principio di ragionevolezza e/o del principio di eguaglianza, in nome dei quali si era abiurato, in passato, al contraddittorio come metodo probatorio e collegato effetti impropri all’esercizio surrettizio del diritto al silenzio da parte del correo dichiarante sul fatto altrui.
Retrospettiva del "nuovo" art. 111 Cost.: anamnesi del giusto processo penale
DEAN, Giovanni
2007
Abstract
Il saggio illustra le ragioni che hanno portato all’emanazione del “nuovo” art. 111 Cost. al fine di comprendere le proiezioni attuative della norma costituzionale e, preliminarmente, per capire i motivi che hanno indotto il legislatore a forgiare una norma di rango sovraordinato piuttosto che affidarsi all’elaborazione di disposizioni ordinarie. Vengono individuate due fondamentali indicazioni circa la genesi dell’art. 111 Cost.: da un lato, la crisi del contraddittorio come “metodo probatorio” – crisi che scaturisce dal perverso teorema enunciato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 255 del 1992 – e dall’altro lato, l’esigenza di un drastico ridimensionamento del diritto al silenzio, almeno in tutti i casi in cui il dichiarante deponga sul fatto altrui. Alla luce di tali considerazioni si sostiene l’idea che la legge costituzionale sul giusto processo è la risposta del Parlamento alla Corte costituzionale, al fine di vincolare il Giudice delle leggi ad esercitare il proprio potere su parametri interpretativi meno evanescenti del principio di ragionevolezza e/o del principio di eguaglianza, in nome dei quali si era abiurato, in passato, al contraddittorio come metodo probatorio e collegato effetti impropri all’esercizio surrettizio del diritto al silenzio da parte del correo dichiarante sul fatto altrui.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.