L'Autore, in conformità al pensiero dantoniano, valuta che lo scopo dell'art.18 della legge 300 del 1970 è la ricostituzione giudiziale ratroattiva del rapporto di lavoro con modalità diverse per i periodi precedente e successivo alla sentenza di reintegrazione; arreca nuove argomentazioni per sostenere che l'art. 18 in argomento non ha subito modificazioni sostantive dalla legge n. 108 del 1990; esamina i profili de iure condendo in considerazione del dibattito culturale coevo.
La reintegrazione. I problemi e le prospettive (con ampia appendice), in Scritti in memoria di Massimo D'Antona, Vol. 1, Parte I - Diritto e processo del lavoro, Tomo I, Milano, Giuffrè, 2004, pp 441 - 557.
CERRETA, Michele
2004
Abstract
L'Autore, in conformità al pensiero dantoniano, valuta che lo scopo dell'art.18 della legge 300 del 1970 è la ricostituzione giudiziale ratroattiva del rapporto di lavoro con modalità diverse per i periodi precedente e successivo alla sentenza di reintegrazione; arreca nuove argomentazioni per sostenere che l'art. 18 in argomento non ha subito modificazioni sostantive dalla legge n. 108 del 1990; esamina i profili de iure condendo in considerazione del dibattito culturale coevo.File in questo prodotto:
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