La nota prende spunto da un'ordinanza del Pretore di Roma il quale ha negato protezione, ai sensi della disciplina sul diritto di autore, al coatore di un programma televisivo avente ad oggetto la ricostruzione di un fatto di cronaca. Dopo avere riassunto i presupposti previsti dalla legge perché possa essere riconosciuta la paternità di un'opera, si affronta la tematica particolare, concordando con il giudice romano sulla non applicabilità al caso della disciplna in questione.

Registrazione televisiva e diritto d'autore

FARENGA, Luigi
1980

Abstract

La nota prende spunto da un'ordinanza del Pretore di Roma il quale ha negato protezione, ai sensi della disciplina sul diritto di autore, al coatore di un programma televisivo avente ad oggetto la ricostruzione di un fatto di cronaca. Dopo avere riassunto i presupposti previsti dalla legge perché possa essere riconosciuta la paternità di un'opera, si affronta la tematica particolare, concordando con il giudice romano sulla non applicabilità al caso della disciplna in questione.
1980
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