Il saggio parte dalla constatazione che un atto di aggressione determina il sorgere della responsabilità internazionale sotto un duplice profilo, in quanto esso rappresenta un fatto illecito dello Stato, del quale lo Stato medesimo è chiamato a rispondere secondo le regole della responsabilità internazionale e, contemporaneamente, costituisce un crimine internazionale imputabile alla persona che ha ordinato l’attacco armato, implicandone la responsabilità individuale. Lo Statuto della Corte penale internazionale pur annoverando il crimine di aggressione tra i fatti-reato di competenza della Corte, stabilisce una semplice competenza di principio e non effettiva, e rinvia ad un emendamento la formulazione della definizione e la determinazione delle condizioni per l’esercizio della giurisdizione rispetto a tale crimine. L’autrice esamina i contenuti di tale emendamento che, se e quando entrerà in vigore, estenderà la giurisdizione della Corte a tale crimine, ma con dei limiti piuttosto rigorosi, dal momento che la definizione di questo “supreme crime” non ha assunto una connotazione autonoma, ma si basa su di una necessaria correlazione con l’aggressione statale, mentre le condizioni per l’esercizio della giurisdizione sono in molti casi subordinate all’accertamento preventivo dell’aggressione statale da parte dell’organo politico delle Nazioni Unite.

L’uso della forza e il crimine individuale di aggressione

LANCIOTTI, Alessandra
2012

Abstract

Il saggio parte dalla constatazione che un atto di aggressione determina il sorgere della responsabilità internazionale sotto un duplice profilo, in quanto esso rappresenta un fatto illecito dello Stato, del quale lo Stato medesimo è chiamato a rispondere secondo le regole della responsabilità internazionale e, contemporaneamente, costituisce un crimine internazionale imputabile alla persona che ha ordinato l’attacco armato, implicandone la responsabilità individuale. Lo Statuto della Corte penale internazionale pur annoverando il crimine di aggressione tra i fatti-reato di competenza della Corte, stabilisce una semplice competenza di principio e non effettiva, e rinvia ad un emendamento la formulazione della definizione e la determinazione delle condizioni per l’esercizio della giurisdizione rispetto a tale crimine. L’autrice esamina i contenuti di tale emendamento che, se e quando entrerà in vigore, estenderà la giurisdizione della Corte a tale crimine, ma con dei limiti piuttosto rigorosi, dal momento che la definizione di questo “supreme crime” non ha assunto una connotazione autonoma, ma si basa su di una necessaria correlazione con l’aggressione statale, mentre le condizioni per l’esercizio della giurisdizione sono in molti casi subordinate all’accertamento preventivo dell’aggressione statale da parte dell’organo politico delle Nazioni Unite.
2012
9788824321242
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11391/917394
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