L’articolo affronta la questione del rapporto tra le norme del diritto internazionale generale che obbligano lo Stato del foro a riconoscere l’immunità dalla giurisdizione dello Stato estero convenuto in giudizio e il diritto dell’individuo di aver accesso alla giustizia, nel caso in cui i suoi diritti fondamentali si assumano violati a causa di un comportamento riconducibile allo Stato straniero medesimo. Tale questione è stata oggetto d’esame da parte della Corte Europea dei Diritti Umani a partire da tre noti casi decisi nel 2001, nei quali il ricorrente lamentava la violazione dell’art. 6, par. 1 CEDU, per aver subito un diniego di giustizia a causa dell’impossibilità di convenire in giudizio lo Stato estero. Il saggio esamina le decisioni sul tema, anche quelle rese dai tribunali interni, evidenziando un atteggiamento di cauta apertura nella più recente giurisprudenza di Strasburgo, che ha consentito alla Corte di Strasburgo di giungere a decisioni capaci di tenere in maggiore considerazione le violazioni dei diritti fondamentali lamentate dai ricorrenti senza, però, spingersi in ricostruzioni relativamente al grado di sviluppo del diritto internazionale consuetudinario. Invero, il contemperamento tra le norme sull’immunità giurisdizionale dello Stato estero e il diritto dell’individuo di accedere alla giustizia in caso di violazione dei suoi diritti fondamentali rappresenta un ambito rispetto al quale il rapporto di reciproca influenza tra decisioni adottate a Strasburgo e giurisprudenza nazionale si palesa secondo un modello atipico e, per questo, ancor più valido a dimostrare quanto ampia sia, oramai, l’efficacia persuasiva esercitata dal sistema CEDU.
L’immunità dello Stato straniero dalla giurisdizione e il diritto dell’individuo di accesso alla giustizia per violazione dei suoi diritti fondamentali
LANCIOTTI, Alessandra
2012
Abstract
L’articolo affronta la questione del rapporto tra le norme del diritto internazionale generale che obbligano lo Stato del foro a riconoscere l’immunità dalla giurisdizione dello Stato estero convenuto in giudizio e il diritto dell’individuo di aver accesso alla giustizia, nel caso in cui i suoi diritti fondamentali si assumano violati a causa di un comportamento riconducibile allo Stato straniero medesimo. Tale questione è stata oggetto d’esame da parte della Corte Europea dei Diritti Umani a partire da tre noti casi decisi nel 2001, nei quali il ricorrente lamentava la violazione dell’art. 6, par. 1 CEDU, per aver subito un diniego di giustizia a causa dell’impossibilità di convenire in giudizio lo Stato estero. Il saggio esamina le decisioni sul tema, anche quelle rese dai tribunali interni, evidenziando un atteggiamento di cauta apertura nella più recente giurisprudenza di Strasburgo, che ha consentito alla Corte di Strasburgo di giungere a decisioni capaci di tenere in maggiore considerazione le violazioni dei diritti fondamentali lamentate dai ricorrenti senza, però, spingersi in ricostruzioni relativamente al grado di sviluppo del diritto internazionale consuetudinario. Invero, il contemperamento tra le norme sull’immunità giurisdizionale dello Stato estero e il diritto dell’individuo di accedere alla giustizia in caso di violazione dei suoi diritti fondamentali rappresenta un ambito rispetto al quale il rapporto di reciproca influenza tra decisioni adottate a Strasburgo e giurisprudenza nazionale si palesa secondo un modello atipico e, per questo, ancor più valido a dimostrare quanto ampia sia, oramai, l’efficacia persuasiva esercitata dal sistema CEDU.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.