SOMMARIO: 1. Premessa: la disciplina intertemporale dell’ordinamento penale, fra oggettivismo e soggettivismo. 2. L’applicazione della regola ex art. 2, co. 2, c.p. all’evoluzione nel tempo di cause di giustificazione: qualche indispensabile precisazione preliminare. 3. Le ragioni sistematiche dell’attitudine abolitiva delle scriminanti: l’essenzialità del giudizio di antigiuridicità. 3.1. (segue) l’impersonalità del giudizio di antigiuridicità. 4. Le ragioni logico-formali dell’attitudine abolitiva delle scriminanti: cause di giustificazione tassative e principio di specialità. 4.1. (segue) alterità delle scriminanti rispetto al tipo e (tendenziale) automatismo abolitivo. 5. La collocazione strutturale delle scriminanti aperte, fra autonomia intertemporale dell’ordinamento penale e riserva assoluta di legge. 5.1. (segue) due buone ragioni politico-criminali per assimilare le scriminanti aperte agli elementi normativi giuridici. 5.2. Le ragioni strutturali che impongono l’assimilazione delle scriminanti aperte agli elementi normativi giuridici. 5.3. (segue) il mutamento del giudizio di antigiuridicità: da verifica «in negativo» a constatazione di carattere positivo. 6. Conclusioni.
Cause di giustificazione e abolitio criminis
Valentini, Vico
2009
Abstract
SOMMARIO: 1. Premessa: la disciplina intertemporale dell’ordinamento penale, fra oggettivismo e soggettivismo. 2. L’applicazione della regola ex art. 2, co. 2, c.p. all’evoluzione nel tempo di cause di giustificazione: qualche indispensabile precisazione preliminare. 3. Le ragioni sistematiche dell’attitudine abolitiva delle scriminanti: l’essenzialità del giudizio di antigiuridicità. 3.1. (segue) l’impersonalità del giudizio di antigiuridicità. 4. Le ragioni logico-formali dell’attitudine abolitiva delle scriminanti: cause di giustificazione tassative e principio di specialità. 4.1. (segue) alterità delle scriminanti rispetto al tipo e (tendenziale) automatismo abolitivo. 5. La collocazione strutturale delle scriminanti aperte, fra autonomia intertemporale dell’ordinamento penale e riserva assoluta di legge. 5.1. (segue) due buone ragioni politico-criminali per assimilare le scriminanti aperte agli elementi normativi giuridici. 5.2. Le ragioni strutturali che impongono l’assimilazione delle scriminanti aperte agli elementi normativi giuridici. 5.3. (segue) il mutamento del giudizio di antigiuridicità: da verifica «in negativo» a constatazione di carattere positivo. 6. Conclusioni.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.