L’Autore tratta la complessa questione del contratto collettivo di prossimità disciplinato dall’art. 8 del d.l. 138 conv. l. 148 del 2011, proponendo un’analisi dei caratteri e dei limiti dell’accordo con riferimento primario tanto alla sua efficacia soggettiva erga omnes quanto alla funzione derogatoria anche rispetto alle norme di legge, costituenti i tratti fisionomici fondamentali della novità normativa. L’esame della disciplina si snoda poi attraverso l’individuazione dei soggetti abilitati a stipulare le intese derogatorie, delle materie oggetto di detti accordi e delle finalità per le quali è possibile stipulare. Procedendo nell'interpretazione dei singoli passaggi della norma di legge, l'A. si sofferma anche sulle procedure per l’approvazione ispirate ad un criterio maggioritario di dubbia configurazione e operatività. Cenni finali sono dedicati alla sorte dei contratti privi dei requisiti dettati dalla legge, validi ed efficaci ma ricollocabili nell'area del diritto comune. L'analisi viene svolta prestando attenzione ai parametri costituzionali potenzialmente incisi dalla previsione in questione (art. 3 e 35 Cost. su tutti) e in un'ottica evolutiva che contempla una riduzione in concreto delle possibilità operative del contratto di prossimità dopo la precisazione delle parti collettive con postilla del 21 settembre 2011 e dopo che la legge di riforma n. 92 del 2012, anticipando in un certo senso la amplia funzione derogatoria prevista dall'art. 8, ha apportato alcune delle modifiche peggiorative da depotenziarne l'impianto e il fine.

L’efficacia del contratto aziendale dopo l’art. 8 D.L. n. 138/2011, convertito in legge n. 148/ 2011

Preteroti, Antonio
2012

Abstract

L’Autore tratta la complessa questione del contratto collettivo di prossimità disciplinato dall’art. 8 del d.l. 138 conv. l. 148 del 2011, proponendo un’analisi dei caratteri e dei limiti dell’accordo con riferimento primario tanto alla sua efficacia soggettiva erga omnes quanto alla funzione derogatoria anche rispetto alle norme di legge, costituenti i tratti fisionomici fondamentali della novità normativa. L’esame della disciplina si snoda poi attraverso l’individuazione dei soggetti abilitati a stipulare le intese derogatorie, delle materie oggetto di detti accordi e delle finalità per le quali è possibile stipulare. Procedendo nell'interpretazione dei singoli passaggi della norma di legge, l'A. si sofferma anche sulle procedure per l’approvazione ispirate ad un criterio maggioritario di dubbia configurazione e operatività. Cenni finali sono dedicati alla sorte dei contratti privi dei requisiti dettati dalla legge, validi ed efficaci ma ricollocabili nell'area del diritto comune. L'analisi viene svolta prestando attenzione ai parametri costituzionali potenzialmente incisi dalla previsione in questione (art. 3 e 35 Cost. su tutti) e in un'ottica evolutiva che contempla una riduzione in concreto delle possibilità operative del contratto di prossimità dopo la precisazione delle parti collettive con postilla del 21 settembre 2011 e dopo che la legge di riforma n. 92 del 2012, anticipando in un certo senso la amplia funzione derogatoria prevista dall'art. 8, ha apportato alcune delle modifiche peggiorative da depotenziarne l'impianto e il fine.
2012
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