Il saggio muove dalla esegesi dell’art. 1628 del Codice civile Pisanelli, che sancendo la nullità del contratto di lavoro vitalizio, garantiva il locatore d’opere da possibili limitazioni della propria libertà personale, in attuazione del precetto costituzionale contenuto nell’art. 26 Stat. Albertino. Al di là di quella che costituiva tuttavia un ipotesi limite, la “libertà del lavoro” poté realizzarsi in età liberale attraverso la paziente opera di ricostruzione da parte dei Probiviri della disciplina del contratto di lavoro, vigente il Codice civile del 1865. I Probiviri, partendo dall’autonomia privata, garantita dai precetti costituzionali (artt. 26, 29 Stat.), trasferivano il fenomeno della libertà di autodeterminarsi in campo contrattuale dal piano individuale a quello collettivo, così connettendo saldamente le vicende del rapporto di lavoro con i fenomeni collettivi (contratto collettivo, sciopero), che risultavano anch’essi fondati sulla norma di rango costituzionale che sanciva la "libertà di associazione" (art. 32 Stat.). In tal modo la coalizione dei lavoratori, quale strumento di affermazione degli interessi di una "classe", esprimeva una effettiva forza contrattuale, che rendeva possibile un equilibrio tra i contraenti e quindi una contrattazione che non fosse il risultato della prevaricazione di un parte sull’altra. Su tale equilibrio l’avvento del Fascismo determinò, tuttavia, radicali effetti: attraverso una serie di provvedimenti, culminati con la legge 3 aprile 1926 n. 563, il legislatore fascista attuò infatti una profonda compressione proprio di quelli che ben potevano considerarsi gli strumenti fondamentali della contrattazione in materia di lavoro, attraverso i quali si manifestava collettivamente la volontà contrattuale dei lavoratori. Il divieto di sciopero e la attribuzione della legittimazione alla contrattazione collettiva alle sole associazioni sindacali riconosciute significò eliminare di fatto quel principio di “libertà del lavoro” che si era affermato in età liberale, attraverso la giurisprudenza dei Probiviri e la loro attività volta alla enucleazione di una disciplina organica del rapporto di lavoro.

Libertà e lavoro. Dalla giurisprudenza dell'età liberale alle leggi fasciste

ALUNNO ROSSETTI, Franco
2006

Abstract

Il saggio muove dalla esegesi dell’art. 1628 del Codice civile Pisanelli, che sancendo la nullità del contratto di lavoro vitalizio, garantiva il locatore d’opere da possibili limitazioni della propria libertà personale, in attuazione del precetto costituzionale contenuto nell’art. 26 Stat. Albertino. Al di là di quella che costituiva tuttavia un ipotesi limite, la “libertà del lavoro” poté realizzarsi in età liberale attraverso la paziente opera di ricostruzione da parte dei Probiviri della disciplina del contratto di lavoro, vigente il Codice civile del 1865. I Probiviri, partendo dall’autonomia privata, garantita dai precetti costituzionali (artt. 26, 29 Stat.), trasferivano il fenomeno della libertà di autodeterminarsi in campo contrattuale dal piano individuale a quello collettivo, così connettendo saldamente le vicende del rapporto di lavoro con i fenomeni collettivi (contratto collettivo, sciopero), che risultavano anch’essi fondati sulla norma di rango costituzionale che sanciva la "libertà di associazione" (art. 32 Stat.). In tal modo la coalizione dei lavoratori, quale strumento di affermazione degli interessi di una "classe", esprimeva una effettiva forza contrattuale, che rendeva possibile un equilibrio tra i contraenti e quindi una contrattazione che non fosse il risultato della prevaricazione di un parte sull’altra. Su tale equilibrio l’avvento del Fascismo determinò, tuttavia, radicali effetti: attraverso una serie di provvedimenti, culminati con la legge 3 aprile 1926 n. 563, il legislatore fascista attuò infatti una profonda compressione proprio di quelli che ben potevano considerarsi gli strumenti fondamentali della contrattazione in materia di lavoro, attraverso i quali si manifestava collettivamente la volontà contrattuale dei lavoratori. Il divieto di sciopero e la attribuzione della legittimazione alla contrattazione collettiva alle sole associazioni sindacali riconosciute significò eliminare di fatto quel principio di “libertà del lavoro” che si era affermato in età liberale, attraverso la giurisprudenza dei Probiviri e la loro attività volta alla enucleazione di una disciplina organica del rapporto di lavoro.
2006
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11391/106935
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact