L’autore, alla luce del nuovo art. 140-bis introdotto nel codice del consumo, cerca di individuare l’oggetto dell’azione risarcitoria derivante da un unico comportamento plurioffensivo di un professionista. Da un’analisi delle disposizioni concrete egli ricava l’idea che lo strumento adottato dal legislatore italiano sia assai lontano dall’azione di classe di tradizione nordamericana e si avvicini piuttosto alla nostra (anche europea) tradizione di azioni lasciate ad associazioni consumeristiche rivolte solo ad accertare un illecito plurioffensivo e la sua imputabilità al professionista convenuto. La conclusione è ricavata essenzialmente dal rilievo per cui la legge non condiziona la procedibilità dell’azione alle adesione, immaginando che un simile processo possa essere proseguito anche nel caso di una totale mancanza di adesioni. L’assunto di fondo comporta una serie di conseguenze in riferimento alla conciliazione giudiziale, alla trattazione delle c.d. questioni individuali, ai limiti oggettivi e soggettivi del giudicato, alla proponibilità di altre azioni collettivi dopo il fallimento della prima

L'oggetto del processo “collettivo” dall'azione inibitoria all'azione risarcitoria (articoli 140 e 140bis codice del consumo)

BOVE, Mauro
2008

Abstract

L’autore, alla luce del nuovo art. 140-bis introdotto nel codice del consumo, cerca di individuare l’oggetto dell’azione risarcitoria derivante da un unico comportamento plurioffensivo di un professionista. Da un’analisi delle disposizioni concrete egli ricava l’idea che lo strumento adottato dal legislatore italiano sia assai lontano dall’azione di classe di tradizione nordamericana e si avvicini piuttosto alla nostra (anche europea) tradizione di azioni lasciate ad associazioni consumeristiche rivolte solo ad accertare un illecito plurioffensivo e la sua imputabilità al professionista convenuto. La conclusione è ricavata essenzialmente dal rilievo per cui la legge non condiziona la procedibilità dell’azione alle adesione, immaginando che un simile processo possa essere proseguito anche nel caso di una totale mancanza di adesioni. L’assunto di fondo comporta una serie di conseguenze in riferimento alla conciliazione giudiziale, alla trattazione delle c.d. questioni individuali, ai limiti oggettivi e soggettivi del giudicato, alla proponibilità di altre azioni collettivi dopo il fallimento della prima
2008
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