L’autore, dopo aver individuato i principi contenuti nella legge di delega, anche in riferimento ai rinvii da questa fatti alla precedente conciliazione stragiudiziale societaria ed alla Direttiva comunitaria in materia, analizza i vari passaggi del decreto legislativo di attuazione, con particolare attenzione a quei profili che restano fedeli alle esigenze che spingono il legislatore ad occuparsi in modo specifico della mediazione rivolta alla conciliazione delle liti civili e commerciali, non affidandosi semplicemente alle norme già contenute nel codice civile. Così emerge l’analisi delle norme che riportano alla domanda di mediazione effetti sostanziali, delle norme che rafforzano l’efficacia dell’accordo raggiunto, potendosi attribuire alla sua verbalizzazione l’efficacia esecutiva , delle norme che mirano a creare un ambiente che favorisca i buoni esiti delle mediazioni ed, infine, delle norme che mirano a favorire la diffusione della cultura della mediazione. L’autore conclude rilevando come la normativa in commento abbia in gran parte attuato la Direttiva comunitaria in materia, ma critica fortemente l’ampio uso che si è scelto di fare del tentativo obbligatorio di conciliazione

La riforma in materia di conciliazione tra delega e decreto legislativo

BOVE, Mauro
2010

Abstract

L’autore, dopo aver individuato i principi contenuti nella legge di delega, anche in riferimento ai rinvii da questa fatti alla precedente conciliazione stragiudiziale societaria ed alla Direttiva comunitaria in materia, analizza i vari passaggi del decreto legislativo di attuazione, con particolare attenzione a quei profili che restano fedeli alle esigenze che spingono il legislatore ad occuparsi in modo specifico della mediazione rivolta alla conciliazione delle liti civili e commerciali, non affidandosi semplicemente alle norme già contenute nel codice civile. Così emerge l’analisi delle norme che riportano alla domanda di mediazione effetti sostanziali, delle norme che rafforzano l’efficacia dell’accordo raggiunto, potendosi attribuire alla sua verbalizzazione l’efficacia esecutiva , delle norme che mirano a creare un ambiente che favorisca i buoni esiti delle mediazioni ed, infine, delle norme che mirano a favorire la diffusione della cultura della mediazione. L’autore conclude rilevando come la normativa in commento abbia in gran parte attuato la Direttiva comunitaria in materia, ma critica fortemente l’ampio uso che si è scelto di fare del tentativo obbligatorio di conciliazione
2010
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