Oltre alle varie disposizioni certamente positive che il legislatore ha approntato al fine di favorire la conciliazione stragiudiziale delle liti, nel recente d.lgs. n. 28 del 2010 emergono anche altre previsioni dalle quali traspare una certa logica costrittiva, dettata dall’esigenza di alleggerire il carico di lavoro dei tribunali statali. Tra queste spicca quella che costruisce un obbligo di cooperazione nella mediazione, la cui violazione è sanzionata con ripercussioni sul piano probatorio nell’ambito del processo instaurato a seguito del fallimento del tentativo. Nell’articolo si vuole dimostrare come questa previsione, unitamente a quella per cui il mediatore può formulare una proposta senza che le parti gliene facciano concorde richiesta con eventuali conseguenze sul piano delle spese processuali, possa comportare inconvenienti non di poco conto, di cui si sarebbe potuto fare a meno.
La mancata comparizione innanzi al mediatore
BOVE, Mauro
2010
Abstract
Oltre alle varie disposizioni certamente positive che il legislatore ha approntato al fine di favorire la conciliazione stragiudiziale delle liti, nel recente d.lgs. n. 28 del 2010 emergono anche altre previsioni dalle quali traspare una certa logica costrittiva, dettata dall’esigenza di alleggerire il carico di lavoro dei tribunali statali. Tra queste spicca quella che costruisce un obbligo di cooperazione nella mediazione, la cui violazione è sanzionata con ripercussioni sul piano probatorio nell’ambito del processo instaurato a seguito del fallimento del tentativo. Nell’articolo si vuole dimostrare come questa previsione, unitamente a quella per cui il mediatore può formulare una proposta senza che le parti gliene facciano concorde richiesta con eventuali conseguenze sul piano delle spese processuali, possa comportare inconvenienti non di poco conto, di cui si sarebbe potuto fare a meno.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.