L'articolo analizza le novità introdotte al codice del processo amministrativo dal c.d. secondo correttivo, cioè il D.Lgs. 160/2012. Lo studio, in particolare, si sofferma sulle soluzioni offerte dal secondo correttivo a talune delle criticità emerse nel primo periodo di applicazione del codice, prediligendo l’esame solo di alcune delle norme novellate.Le novità di maggior rilievo attengono alle regole sulla competenza e alla disciplina delle azioni. Il D.Lgs. 160/2012 è altresì intervenuto in modo significativo in materia di giudizi elettorali (riscrivendo l’art. 129) e sulle controversie aventi ad oggetto i provvedimenti adottati dalla Consob (art. 133), recependo in entrambi i casi due sentenze della Corte Costituzionale. Il secondo correttivo ha mirato, infine, a dare maggiore effettività al dovere di motivazione e sinteticità degli atti, sanciti all’art. 3. È stato così modificato l’art. 26, comma 1 sulle spese di lite, integrando il rinvio in esso contenuto al codice di procedura civile: il giudice amministrativo, nell’applicare gli articoli 91, 92, 93, 94, 96, 97 c.p.c. deve oggi «anche tenere conto del rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità di cui all'articolo 3, comma 2». Innovando la norma sui contenuti del ricorso (art. 40), è stato altresì introdotto il principio della “specificità” dei motivi di ricorso, con una disposizione che è rivolta direttamente al ricorrente ma che, come si vedrà nel prosieguo, è in grado di sortire i suoi effetti anche sull’operato dei giudici. L'articolo si sofferma su queste tematiche, analizzando le problematicità emerse nei primi tre anni di vigenza del codice, le soluzioni introdotte dal secondo correttivo e le questioni ancora aperte, dando conto del dibattito dottrinale e giurisprudenziale sui diversi temi affrontati e offrendo una propria soluzione.

Il codice del processo amministrativo dopo il secondo correttivo

GIUSTI, ANNALISA
2013

Abstract

L'articolo analizza le novità introdotte al codice del processo amministrativo dal c.d. secondo correttivo, cioè il D.Lgs. 160/2012. Lo studio, in particolare, si sofferma sulle soluzioni offerte dal secondo correttivo a talune delle criticità emerse nel primo periodo di applicazione del codice, prediligendo l’esame solo di alcune delle norme novellate.Le novità di maggior rilievo attengono alle regole sulla competenza e alla disciplina delle azioni. Il D.Lgs. 160/2012 è altresì intervenuto in modo significativo in materia di giudizi elettorali (riscrivendo l’art. 129) e sulle controversie aventi ad oggetto i provvedimenti adottati dalla Consob (art. 133), recependo in entrambi i casi due sentenze della Corte Costituzionale. Il secondo correttivo ha mirato, infine, a dare maggiore effettività al dovere di motivazione e sinteticità degli atti, sanciti all’art. 3. È stato così modificato l’art. 26, comma 1 sulle spese di lite, integrando il rinvio in esso contenuto al codice di procedura civile: il giudice amministrativo, nell’applicare gli articoli 91, 92, 93, 94, 96, 97 c.p.c. deve oggi «anche tenere conto del rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità di cui all'articolo 3, comma 2». Innovando la norma sui contenuti del ricorso (art. 40), è stato altresì introdotto il principio della “specificità” dei motivi di ricorso, con una disposizione che è rivolta direttamente al ricorrente ma che, come si vedrà nel prosieguo, è in grado di sortire i suoi effetti anche sull’operato dei giudici. L'articolo si sofferma su queste tematiche, analizzando le problematicità emerse nei primi tre anni di vigenza del codice, le soluzioni introdotte dal secondo correttivo e le questioni ancora aperte, dando conto del dibattito dottrinale e giurisprudenziale sui diversi temi affrontati e offrendo una propria soluzione.
2013
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11391/1155112
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