L’articolo ha ad oggetto la configurabilità quale contromisura dell’esercizio della giurisdizione nei confronti di Stati esteri e organizzazioni internazionali, nonché dei loro organi. In particolare, l’autore esamina a quale condizioni il diniego delle immunità previste dal diritto internazionale rispetti i requisiti per l’adozione di contromisure, prendendo in considerazione gli adempimenti preventivi al ricorso alle contromisure, la loro natura irreversibile, nonché il rispetto del principio di proporzionalità, l’esistenza di obblighi internazionali non violabili a titolo di contromisura e la possibilità di adozione di contromisure da parte di Stati non specificamente lesi nel caso di violazione di obblighi solidali. In questa prospettiva, l’articolo prende in esame – oltre alla nota controversia fra Germania e Italia decisa dalla Corte internazionale di giustizia il 3 febbraio del 2012 – le normative statunitense (Antiterrorist ed Effective Death Penalty Act, 1996) e canadese (Justice for Victims of Terrorism Act, 2012), che introducono un’eccezione all’operare delle immunità dalla giurisdizione cognitiva ed esecutiva, in relazione alle azioni civili promosse contro gli Stati stranieri inclusi nella “blacklist” dei sostenitori del terrorismo internazionale. Secondo l’autore, il diniego delle immunità dalla giurisdizione (tanto degli Stati, quanto dei loro organi) può rappresentare una soluzione auspicabile, specialmente con riferimento ad alcune ipotesi in cui le vittime di crimini internazionali non dispongano di altri efficaci mezzi di ricorso per ottenere una riparazione e i tentativi di soluzione della controversia sul piano internazionale non abbiano avuto esito positivo. Tuttavia, egli mette in evidenza come le normative suddette presentino seri profili di criticità e non assicurino il rispetto dei requisiti procedurali e sostanziali necessari affinché il diniego delle immunità possa essere considerato come una contromisura lecita.

Sul diniego delle immunità dalla giurisdizione di cognizione ed esecutiva a titolo di contromisura

VEZZANI, Simone
2014

Abstract

L’articolo ha ad oggetto la configurabilità quale contromisura dell’esercizio della giurisdizione nei confronti di Stati esteri e organizzazioni internazionali, nonché dei loro organi. In particolare, l’autore esamina a quale condizioni il diniego delle immunità previste dal diritto internazionale rispetti i requisiti per l’adozione di contromisure, prendendo in considerazione gli adempimenti preventivi al ricorso alle contromisure, la loro natura irreversibile, nonché il rispetto del principio di proporzionalità, l’esistenza di obblighi internazionali non violabili a titolo di contromisura e la possibilità di adozione di contromisure da parte di Stati non specificamente lesi nel caso di violazione di obblighi solidali. In questa prospettiva, l’articolo prende in esame – oltre alla nota controversia fra Germania e Italia decisa dalla Corte internazionale di giustizia il 3 febbraio del 2012 – le normative statunitense (Antiterrorist ed Effective Death Penalty Act, 1996) e canadese (Justice for Victims of Terrorism Act, 2012), che introducono un’eccezione all’operare delle immunità dalla giurisdizione cognitiva ed esecutiva, in relazione alle azioni civili promosse contro gli Stati stranieri inclusi nella “blacklist” dei sostenitori del terrorismo internazionale. Secondo l’autore, il diniego delle immunità dalla giurisdizione (tanto degli Stati, quanto dei loro organi) può rappresentare una soluzione auspicabile, specialmente con riferimento ad alcune ipotesi in cui le vittime di crimini internazionali non dispongano di altri efficaci mezzi di ricorso per ottenere una riparazione e i tentativi di soluzione della controversia sul piano internazionale non abbiano avuto esito positivo. Tuttavia, egli mette in evidenza come le normative suddette presentino seri profili di criticità e non assicurino il rispetto dei requisiti procedurali e sostanziali necessari affinché il diniego delle immunità possa essere considerato come una contromisura lecita.
2014
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