Il lavoro ricostruisce il percorso evolutivo che ha condotto la Corte costituzionale italiana a superare la diffidenza iniziale, per accettare la possibilità di un dialogo diretto con la Corte di giustizia dell’Unione europea, mediante l’utilizzo dell’istituto del rinvio pregiudiziale (prima nel giudizio in via principale, poi anche nel giudizio in via incidentale). Il percorso seguito dalla Corte italiana è analogo a quello intrapreso da altre Corti costituzionali nazionali: nell’ambito dell’Unione europea è andato progressivamente aumentando il numero delle giurisdizioni costituzionali nazionali che accolgono l’idea di confrontarsi direttamente con la Corte di giustizia attraverso il rinvio pregiudiziale. Fino al 2008 la Corte italiana aveva sollecitato l’utilizzo del rinvio da parte dei giudici, ma evitando di esporsi in prima persona. Il suo atteggiamento nascondeva in qualche modo il timore di perdere autorevolezza e di apparire assoggettata alla Corte di giustizia. L’evoluzione del diritto dell’Unione europea, che ha riconosciuto una spazio sempre maggiore ai diritti fondamentali, ha però reso sempre più necessario un confronto diretto tra le due Corti (che non si traduce solo nell’influenza che la Corte di giustizia può esercitare a livello nazionale, ma anche, viceversa, nell’influenza che le Corti nazionali possono a loro volta esercitare nell’ordinamento europeo). Il primo rinvio pregiudiziale utilizzato dalla Corte italiana (ordinanza n.103 del 2008) si verifica nel contesto di un giudizio in via principale. La Corte supera il proprio orientamento precedente e accetta di qualificarsi come giurisdizione nazionale (sia pure secondo il significato e la prospettiva dell’Unione europea) senza dare nessun risalto al proprio mutamento giurisprudenziale e secondo una logica che, almeno a prima vista, riflette quel “doppio binario” instaurato dalla Corte stessa, con riferimento alle ipotesi di contrasto tra diritto interno e diritto europeo (applicazione diretta del diritto europeo da parte dei giudici, nell’ambito giudizio incidentale; declaratoria di incostituzionalità del diritto interno, nell’ambito del giudizio in via principale). L’apertura al rinvio pregiudiziale, cioè, sembrava destinata a restare circoscritta al giudizio in via principale, caratterizzato dalla mancanza di un giudice che possa rinviare alla Corte di giustizia. Il passo successivo compiuto dalla Corte italiana, con ordinanza n.207 del 2013, che estende la possibilità del rinvio pregiudiziale al giudizio in via incidentale, dimostra invece che, nel momento in cui la Corte accetta di qualificarsi come giurisdizione nazionale ai fini del rinvio stesso, non è possibile circoscrivere detta qualificazione al solo giudizio in via principale. Anche se nel caso di specie l’utilizzo del rinvio nel giudizio in via incidentale riguarda una direttiva dell’Unione europea priva di effetti diretti (e, quindi, non applicabile direttamente dal giudice nel processo a quo), siamo comunque di fronte ad una tappa ulteriore del percorso che condurrà probabilmente le due Corti ad infittire sempre di più il dialogo tra loro, nonostante le tante oscillazioni e zone d’ombra che tuttora caratterizzano tale percorso.

Un altro passo avanti nel percorso: la Corte costituzionale rinvia alla Corte di giustizia in un giudizio in via incidentale

PESOLE, Luciana
2013

Abstract

Il lavoro ricostruisce il percorso evolutivo che ha condotto la Corte costituzionale italiana a superare la diffidenza iniziale, per accettare la possibilità di un dialogo diretto con la Corte di giustizia dell’Unione europea, mediante l’utilizzo dell’istituto del rinvio pregiudiziale (prima nel giudizio in via principale, poi anche nel giudizio in via incidentale). Il percorso seguito dalla Corte italiana è analogo a quello intrapreso da altre Corti costituzionali nazionali: nell’ambito dell’Unione europea è andato progressivamente aumentando il numero delle giurisdizioni costituzionali nazionali che accolgono l’idea di confrontarsi direttamente con la Corte di giustizia attraverso il rinvio pregiudiziale. Fino al 2008 la Corte italiana aveva sollecitato l’utilizzo del rinvio da parte dei giudici, ma evitando di esporsi in prima persona. Il suo atteggiamento nascondeva in qualche modo il timore di perdere autorevolezza e di apparire assoggettata alla Corte di giustizia. L’evoluzione del diritto dell’Unione europea, che ha riconosciuto una spazio sempre maggiore ai diritti fondamentali, ha però reso sempre più necessario un confronto diretto tra le due Corti (che non si traduce solo nell’influenza che la Corte di giustizia può esercitare a livello nazionale, ma anche, viceversa, nell’influenza che le Corti nazionali possono a loro volta esercitare nell’ordinamento europeo). Il primo rinvio pregiudiziale utilizzato dalla Corte italiana (ordinanza n.103 del 2008) si verifica nel contesto di un giudizio in via principale. La Corte supera il proprio orientamento precedente e accetta di qualificarsi come giurisdizione nazionale (sia pure secondo il significato e la prospettiva dell’Unione europea) senza dare nessun risalto al proprio mutamento giurisprudenziale e secondo una logica che, almeno a prima vista, riflette quel “doppio binario” instaurato dalla Corte stessa, con riferimento alle ipotesi di contrasto tra diritto interno e diritto europeo (applicazione diretta del diritto europeo da parte dei giudici, nell’ambito giudizio incidentale; declaratoria di incostituzionalità del diritto interno, nell’ambito del giudizio in via principale). L’apertura al rinvio pregiudiziale, cioè, sembrava destinata a restare circoscritta al giudizio in via principale, caratterizzato dalla mancanza di un giudice che possa rinviare alla Corte di giustizia. Il passo successivo compiuto dalla Corte italiana, con ordinanza n.207 del 2013, che estende la possibilità del rinvio pregiudiziale al giudizio in via incidentale, dimostra invece che, nel momento in cui la Corte accetta di qualificarsi come giurisdizione nazionale ai fini del rinvio stesso, non è possibile circoscrivere detta qualificazione al solo giudizio in via principale. Anche se nel caso di specie l’utilizzo del rinvio nel giudizio in via incidentale riguarda una direttiva dell’Unione europea priva di effetti diretti (e, quindi, non applicabile direttamente dal giudice nel processo a quo), siamo comunque di fronte ad una tappa ulteriore del percorso che condurrà probabilmente le due Corti ad infittire sempre di più il dialogo tra loro, nonostante le tante oscillazioni e zone d’ombra che tuttora caratterizzano tale percorso.
2013
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11391/1176879
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact