L’articolo, prendendo spunto da una sentenza del Consiglio di Stato, analizza le due tematiche del principio di sinteticità e dell’abuso del processo nel giudizio amministrativo, attraverso la norma del codice del processo amministrativo sulle spese di lite (art. 26). Quando il giudice decide sulle spese di lite, ai sensi dell’art. 26, il principio di sinteticità può assumere un duplice rilievo. La sua violazione può tradursi nel mancato rispetto del dovere di lealtà e probità che incombe sulle parti e sui loro difensori (art.88 c.p.c.), con la conseguente condanna alle spese, indipendentemente dalla soccombenza (art.26, comma 1). La stessa condotta, inoltre, può rilevare quale sintomo del carattere temerario della lite ed essere sanzionata ai sensi dell’art. 26, comma 2. Lo studio, seguendo l’articolazione della norma nei suoi due commi, si apre con l’esame del principio di sinteticità, nella sua dimensione statica e dinamica, verificandone l’incidenza – e le conseguenze della sua violazione – sulle parti e sul giudice. La parte conclusiva è invece dedicata al tema dell’abuso del processo nel giudizio amministrativo. Dopo aver ripercorso brevemente la genesi dell’istituto e aver sottolineato le differenze, rispettivamente, con l’omologo istituto nel processo civile (e con l’art. 96, comma 3 c.p.c.) e con la diversa fattispecie dell’abuso del diritto, lo studio si sofferma sulle peculiarità del divieto di lite temeraria sancito dall’art. 26, comma 2, ponendo in particolare rilievo il ruolo della giurisprudenza e del giudice per l’individuazione, in concreto, delle condotte abusive sanzionabili.

Principio di sinteticità e abuso del processo amministrativo

GIUSTI, ANNALISA
2014

Abstract

L’articolo, prendendo spunto da una sentenza del Consiglio di Stato, analizza le due tematiche del principio di sinteticità e dell’abuso del processo nel giudizio amministrativo, attraverso la norma del codice del processo amministrativo sulle spese di lite (art. 26). Quando il giudice decide sulle spese di lite, ai sensi dell’art. 26, il principio di sinteticità può assumere un duplice rilievo. La sua violazione può tradursi nel mancato rispetto del dovere di lealtà e probità che incombe sulle parti e sui loro difensori (art.88 c.p.c.), con la conseguente condanna alle spese, indipendentemente dalla soccombenza (art.26, comma 1). La stessa condotta, inoltre, può rilevare quale sintomo del carattere temerario della lite ed essere sanzionata ai sensi dell’art. 26, comma 2. Lo studio, seguendo l’articolazione della norma nei suoi due commi, si apre con l’esame del principio di sinteticità, nella sua dimensione statica e dinamica, verificandone l’incidenza – e le conseguenze della sua violazione – sulle parti e sul giudice. La parte conclusiva è invece dedicata al tema dell’abuso del processo nel giudizio amministrativo. Dopo aver ripercorso brevemente la genesi dell’istituto e aver sottolineato le differenze, rispettivamente, con l’omologo istituto nel processo civile (e con l’art. 96, comma 3 c.p.c.) e con la diversa fattispecie dell’abuso del diritto, lo studio si sofferma sulle peculiarità del divieto di lite temeraria sancito dall’art. 26, comma 2, ponendo in particolare rilievo il ruolo della giurisprudenza e del giudice per l’individuazione, in concreto, delle condotte abusive sanzionabili.
2014
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11391/1198894
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