Lo scritto edito nel 2013 è un commento a prima lettura della legge n. 219 del 2012. In questo si evidenzia come la necessità di colmare le lacune della disciplina della filiazione naturale, nell’ottica dell’unificazione dello status filiationis, sia stata avvertita anche a livello legislativo. La legge n. 219/2012 ha, infatti, consentito il superamento di una normativa ormai vecchia che, in contrasto con i principi espressi dalle Convenzioni internazionali sui diritti dell’infanzia nonché dagli artt. 3 e 30 Cost., ingiustificatamente continuava a differenziare il trattamento giuridico - sostanziale come processuale - dei figli nati fuori dal matrimonio rispetto a quelli nati all’interno dell’unione matrimoniale. Se con l’entrata in vigore della legge dell’8 febbraio 2006 n. 54 sull’affidamento condiviso era, infatti, stato mosso un primo passo verso l’equiparazione tra figli naturali e legittimi, ciò era, però, avvenuto prendendo in considerazione il solo piano sostanziale. Conseguentemente tale riforma, priva delle adeguate riflessioni circa la necessità che una revisione della materia, pur limitata ai profili sostanziali, provoca sempre anche solo implicitamente sul processo, aveva di fatto, avuto conseguenze rilevanti anche sul piano processuale. È, dunque, partendo da tale consapevolezza che il legislatore del 2012, nel modellare il nuovo status di figlio, non ha mancato di operare una profonda incisione anche sul processo. L'articolo analizza in particolare il nuovo riparto di competenze tra giudice ordinario e minorile delineato nella riforma, cercando di valutarne la conformità al suo principale obbiettivo consistente nell’eliminazione di ogni disparità di trattamento, anche processuale, tra figli nati all’interno dell’unione matrimoniale e figli di genitori non coniugati.

La nuova competenza civile in materia minorile

TIZI, FRANCESCA
2013

Abstract

Lo scritto edito nel 2013 è un commento a prima lettura della legge n. 219 del 2012. In questo si evidenzia come la necessità di colmare le lacune della disciplina della filiazione naturale, nell’ottica dell’unificazione dello status filiationis, sia stata avvertita anche a livello legislativo. La legge n. 219/2012 ha, infatti, consentito il superamento di una normativa ormai vecchia che, in contrasto con i principi espressi dalle Convenzioni internazionali sui diritti dell’infanzia nonché dagli artt. 3 e 30 Cost., ingiustificatamente continuava a differenziare il trattamento giuridico - sostanziale come processuale - dei figli nati fuori dal matrimonio rispetto a quelli nati all’interno dell’unione matrimoniale. Se con l’entrata in vigore della legge dell’8 febbraio 2006 n. 54 sull’affidamento condiviso era, infatti, stato mosso un primo passo verso l’equiparazione tra figli naturali e legittimi, ciò era, però, avvenuto prendendo in considerazione il solo piano sostanziale. Conseguentemente tale riforma, priva delle adeguate riflessioni circa la necessità che una revisione della materia, pur limitata ai profili sostanziali, provoca sempre anche solo implicitamente sul processo, aveva di fatto, avuto conseguenze rilevanti anche sul piano processuale. È, dunque, partendo da tale consapevolezza che il legislatore del 2012, nel modellare il nuovo status di figlio, non ha mancato di operare una profonda incisione anche sul processo. L'articolo analizza in particolare il nuovo riparto di competenze tra giudice ordinario e minorile delineato nella riforma, cercando di valutarne la conformità al suo principale obbiettivo consistente nell’eliminazione di ogni disparità di trattamento, anche processuale, tra figli nati all’interno dell’unione matrimoniale e figli di genitori non coniugati.
2013
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11391/1213877
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact