La scelta del nome del figlio ed il diritto di costui al nome, in quanto strumento di identificazione personale e di collegamento ad una stirpe, sono tutelati dagli artt. 8 e 14 della Convenzione quali aspetti della vita privata. La Corte di Strasburgo ha ritenuto che violi tali obblighi internazionali la legislazione italiana, ispirata alla tradizione di manifestare l’unità della famiglia attraverso l’attribuzione a tutti i suoi membri del cognome del marito, che discrimina la donna impedendo che sia trasmesso il suo cognome ai figli, pur quando sussista accordo tra i genitori. Il pregiudizio non è escluso dalla possibilità di aggiungere il cognome materno a quello paterno originariamente attribuito con decreto prefettizio, in quanto provvedimento dipendente dalla discrezionalità amministrativa e comunque inidoneo ad eliminare il pregiudizio. I disegni di legge depositati in conseguenza della decisione non paiono realizzare appieno lo sperato obiettivo dell’attuazione del canone di eguaglianza tra i genitori, il principio di unità familiare, né la parificazione del trattamento normativo del cognome dei figli nati in matrimonio e non matrimoniali.

ILLEGITTIMITÀ DELL’OBBLIGO DEL COGNOME PATERNO E PROSPETTIVE DI RIFORMA

STEFANELLI, STEFANIA
2014

Abstract

La scelta del nome del figlio ed il diritto di costui al nome, in quanto strumento di identificazione personale e di collegamento ad una stirpe, sono tutelati dagli artt. 8 e 14 della Convenzione quali aspetti della vita privata. La Corte di Strasburgo ha ritenuto che violi tali obblighi internazionali la legislazione italiana, ispirata alla tradizione di manifestare l’unità della famiglia attraverso l’attribuzione a tutti i suoi membri del cognome del marito, che discrimina la donna impedendo che sia trasmesso il suo cognome ai figli, pur quando sussista accordo tra i genitori. Il pregiudizio non è escluso dalla possibilità di aggiungere il cognome materno a quello paterno originariamente attribuito con decreto prefettizio, in quanto provvedimento dipendente dalla discrezionalità amministrativa e comunque inidoneo ad eliminare il pregiudizio. I disegni di legge depositati in conseguenza della decisione non paiono realizzare appieno lo sperato obiettivo dell’attuazione del canone di eguaglianza tra i genitori, il principio di unità familiare, né la parificazione del trattamento normativo del cognome dei figli nati in matrimonio e non matrimoniali.
2014
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11391/1223689
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