Il Consiglio di Stato mette in rilievo la portata generale della modifica apportata al Codice degli appalti dall’art. 39, D.L. n. 90/2014, che ha l’obiettivo di deflazionare il contenzioso, ampliando le possibilità della stazione appaltante di chiedere chiarimenti e integrazioni relativamente alle dichiarazioni di gara. A parte alcune perplessità riguardanti il meccanismo prescelto dal legislatore (la necessità del pagamento di una sanzione pecuniaria e la distinzione tra le carenze sanabili), la disposizione citata presenta un ulteriore aspetto critico rappresentato dall’aver introdotto regola della “stabilità della soglia” e cioè l’impossibilità per l’amministrazione aggiudicatrice, dopo la fase procedimentale, di procedere al ricalcolo della soglia di anomalia. Detta regola, per coerenza con la disciplina comunitaria, dovrebbe essere interpretata nel senso che comunque bisogna ammettere il ricorso per annullamento di alcune fasi del procedimento, così come il potere di autotutela della stazione appaltante. Inoltre, come sottolinea la sentenza in commento, deve comunque essere ammessa la sussidiaria tutela risarcitoria. Il che da un lato, pone dubbi sull’effettiva efficienza della disposizione nel deflazionare il contenzioso; dall’altro lato crea incertezza sulla possibilità di dare completa soddisfazione alle ragioni del ricorrente, al quale viene negata per legge la tutela in forma specifica.

"PRINCIPIO DELLA STABILITÀ DELLA SOGLIA” E TUTELA RISARCITORIA DELLE RAGIONI DEI CANDIDATI PRETERMESSI

CIPPITANI, Roberto
2015

Abstract

Il Consiglio di Stato mette in rilievo la portata generale della modifica apportata al Codice degli appalti dall’art. 39, D.L. n. 90/2014, che ha l’obiettivo di deflazionare il contenzioso, ampliando le possibilità della stazione appaltante di chiedere chiarimenti e integrazioni relativamente alle dichiarazioni di gara. A parte alcune perplessità riguardanti il meccanismo prescelto dal legislatore (la necessità del pagamento di una sanzione pecuniaria e la distinzione tra le carenze sanabili), la disposizione citata presenta un ulteriore aspetto critico rappresentato dall’aver introdotto regola della “stabilità della soglia” e cioè l’impossibilità per l’amministrazione aggiudicatrice, dopo la fase procedimentale, di procedere al ricalcolo della soglia di anomalia. Detta regola, per coerenza con la disciplina comunitaria, dovrebbe essere interpretata nel senso che comunque bisogna ammettere il ricorso per annullamento di alcune fasi del procedimento, così come il potere di autotutela della stazione appaltante. Inoltre, come sottolinea la sentenza in commento, deve comunque essere ammessa la sussidiaria tutela risarcitoria. Il che da un lato, pone dubbi sull’effettiva efficienza della disposizione nel deflazionare il contenzioso; dall’altro lato crea incertezza sulla possibilità di dare completa soddisfazione alle ragioni del ricorrente, al quale viene negata per legge la tutela in forma specifica.
2015
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11391/1358207
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