Il d.l. del 6 luglio 2011, n. 98 (convertito con modificazioni nella l. 15 luglio 2011, n. 111), ha introdotto nel testo unico delle espropriazioni per pubblica utilità un nuovo art. 42-bis, dedicato alla «utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico». La nuova disposizione ha sostanzialmente ripristinato, almeno nei contenuti, l’art. 43 del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327, che era stato dichiarato incostituzionale per eccesso di delega ad opera della Corte costituzionale con la sentenza n. 293/2010 . L’introduzione dell’art. 42-bis nel d.p.r. 327/2001 ha infatti l’obiettivo di eliminare il vuoto normativo che si era venuto a determinare, cercando di regolare una materia che aveva visto succedersi, a partire dalla suddetta sentenza della Consulta, molte e non concordanti soluzioni giurisprudenziali, enucleate in particolare dalla magistratura amministrativa. La nuova disciplina prova dunque a rimettere ordine in un settore che negli ultimi mesi è stato ricco di incertezze e segna, al contempo, il ritorno ad un regime di diritto positivo. Il rapporto tra la nuova e la vecchia acquisizione sanante, tuttavia, è molto meno immediato di quanto possa sembrare a prima vista: sicuramente l’art. 42-bis eredita molti tratti caratteristici dell’abrogato art. 43, ma contestualmente vi apporta sensibili innovazioni, anche di tipo strutturale e concettuale. Nel lavoro viene, dunque, verificato in che termini la disciplina dell’acquisizione sanante introdotta dalla nuova disposizione si pone in linea di continuità con quella precedente e quali sono, viceversa, i profili di innovatività della stessa. Questa analisi sarà condotta anche alla luce delle multiformi e contrastanti posizioni assunte dai giudici amministrativi che si sono impegnati nella ricerca di una qualche regola in grado di sopperire al vuoto normativo lasciato dalla declaratoria di incostituzionalità..
L’attuale regolamentazione dell’acquisizione sanante: l’art. 42-bis del d.p.r n. 327/2001. Una prima analisi della normativa vigente e degli orientamenti seguiti dalla giurisprudenza
RAMACCIONI, Giulio
2012
Abstract
Il d.l. del 6 luglio 2011, n. 98 (convertito con modificazioni nella l. 15 luglio 2011, n. 111), ha introdotto nel testo unico delle espropriazioni per pubblica utilità un nuovo art. 42-bis, dedicato alla «utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico». La nuova disposizione ha sostanzialmente ripristinato, almeno nei contenuti, l’art. 43 del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327, che era stato dichiarato incostituzionale per eccesso di delega ad opera della Corte costituzionale con la sentenza n. 293/2010 . L’introduzione dell’art. 42-bis nel d.p.r. 327/2001 ha infatti l’obiettivo di eliminare il vuoto normativo che si era venuto a determinare, cercando di regolare una materia che aveva visto succedersi, a partire dalla suddetta sentenza della Consulta, molte e non concordanti soluzioni giurisprudenziali, enucleate in particolare dalla magistratura amministrativa. La nuova disciplina prova dunque a rimettere ordine in un settore che negli ultimi mesi è stato ricco di incertezze e segna, al contempo, il ritorno ad un regime di diritto positivo. Il rapporto tra la nuova e la vecchia acquisizione sanante, tuttavia, è molto meno immediato di quanto possa sembrare a prima vista: sicuramente l’art. 42-bis eredita molti tratti caratteristici dell’abrogato art. 43, ma contestualmente vi apporta sensibili innovazioni, anche di tipo strutturale e concettuale. Nel lavoro viene, dunque, verificato in che termini la disciplina dell’acquisizione sanante introdotta dalla nuova disposizione si pone in linea di continuità con quella precedente e quali sono, viceversa, i profili di innovatività della stessa. Questa analisi sarà condotta anche alla luce delle multiformi e contrastanti posizioni assunte dai giudici amministrativi che si sono impegnati nella ricerca di una qualche regola in grado di sopperire al vuoto normativo lasciato dalla declaratoria di incostituzionalità..I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.