Il Consiglio di Stato ritiene in questa sentenza che alle concessioni di servizi si applichino le ipotesi di esclusione degli operatori economici,ai sensi dell’art. 38, D.Lgs. n. 163/2006, così come altre disposizioni letteralmente formulate solo per gli appalti (in particolare l’art. 48 riguardante i controlli sul possesso dei requisiti e l’art. 75, comma 6, relativo alle garanzie). Queste e altre disposizioni possono applicarsi alle concessioni in quanto esse appaiono come una particolare declinazione dei contratti a titolo oneroso previsti nella disciplina comunitaria. Le deroghe procedurali previste per le concessioni rispetto agli appalti pubblici appaiono giustificate in quanto il concessionario non riceve un corrispettivo dall’amministrazione aggiudicatrice ma, in tutto o in parte, percepisce dagli utenti il prezzo per i servizi forniti. Questa tecnica di remunerazione determina un rischio per il concessionario di non vedere coperti i costi di gestione. Per questo motivo la legislazione comunitaria e quelle nazionali ammettono che le procedure di selezione non avvengano sulla base delle regole normalmente previste per gli appalti, ma attraverso forme negoziate. Pertanto, nel sistema comunitario dei contratti pubblici non si possono richiamare altri criteri distintivi delle concessioni, tipici della tradizione amministrativistica italiana, basati su aspetti formali quali il fondamento autoritativo del rapporto. In ogni modo, alle concessioni si applicano i principi che governano la materia dei contratti pubblici. Ciò sia per gli obiettivi generali della normativa comunitaria, sia per l’appartenenza di appalti e concessioni allo stesso ambito oggettivo, costituito dai contratti a titolo oneroso delle amministrazioni pubbliche. Occorre tuttavia identificare quali principi governano le concessioni e come si traducono in regole che concretamente disciplinano il rapporto tra P.A. e concessionario.

CONCESSIONI DI SERVIZI E APPLICAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI APPALTI , commento a Cons. Stato Sez. VI, 07-08-2015, n. 3910

CIPPITANI, Roberto
2016

Abstract

Il Consiglio di Stato ritiene in questa sentenza che alle concessioni di servizi si applichino le ipotesi di esclusione degli operatori economici,ai sensi dell’art. 38, D.Lgs. n. 163/2006, così come altre disposizioni letteralmente formulate solo per gli appalti (in particolare l’art. 48 riguardante i controlli sul possesso dei requisiti e l’art. 75, comma 6, relativo alle garanzie). Queste e altre disposizioni possono applicarsi alle concessioni in quanto esse appaiono come una particolare declinazione dei contratti a titolo oneroso previsti nella disciplina comunitaria. Le deroghe procedurali previste per le concessioni rispetto agli appalti pubblici appaiono giustificate in quanto il concessionario non riceve un corrispettivo dall’amministrazione aggiudicatrice ma, in tutto o in parte, percepisce dagli utenti il prezzo per i servizi forniti. Questa tecnica di remunerazione determina un rischio per il concessionario di non vedere coperti i costi di gestione. Per questo motivo la legislazione comunitaria e quelle nazionali ammettono che le procedure di selezione non avvengano sulla base delle regole normalmente previste per gli appalti, ma attraverso forme negoziate. Pertanto, nel sistema comunitario dei contratti pubblici non si possono richiamare altri criteri distintivi delle concessioni, tipici della tradizione amministrativistica italiana, basati su aspetti formali quali il fondamento autoritativo del rapporto. In ogni modo, alle concessioni si applicano i principi che governano la materia dei contratti pubblici. Ciò sia per gli obiettivi generali della normativa comunitaria, sia per l’appartenenza di appalti e concessioni allo stesso ambito oggettivo, costituito dai contratti a titolo oneroso delle amministrazioni pubbliche. Occorre tuttavia identificare quali principi governano le concessioni e come si traducono in regole che concretamente disciplinano il rapporto tra P.A. e concessionario.
2016
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