Due recenti pronunce delle Corti di Appello di Brescia e di Firenze (la prima del 5 giugno 2007, la seconda del 29 agosto 2007) ripropongono il tema della applicazione dei principi della responsabilità civile nell’ambito delle relazioni domestiche, con il conseguente risarcimento di quelli che vengono definiti danni intrafamiliari. Davvero singolare è la vicenda che ha riguardato questa tipologia di danni: fattispecie che, inizialmente ignorata (se non addirittura contrastata) dalla giurisprudenza e dalla dottrina, sembra essersi ora imposta all’attenzione di tutti gli operatori del diritto come imprescindibile parametro di valutazione delle vicende domestiche, lasciando aperti nuovi (ed almeno fino ad oggi impensabili) orizzonti. Non a caso, infatti, in brevissimo tempo dalla comparsa delle prime pronunce favorevoli alla applicazione della clausola generale di responsabilità, di cui all’art. 2043 c.c., nella valutazione delle condotte che si realizzano in ambito familiare, i danni cosiddetti intrafamiliari sembrano ormai divenuti patrimonio consolidato della giurisprudenza, tanto da aver ricevuto recentemente anche la consacrazione da parte della Corte di Cassazione con la sentenza n. 9801 del 10 maggio 2005. La nota, traendo spunto dalla detta pronuncia della Suprema Corte, affronta il tema, particolarmente attuale, dei nuovi spazi che l’illecito civile ha conquistato nell’area dei rapporti tra coniugi e tra genitori e figli, cercando di dar conto della evoluzione giurisprudenziale che ha riguardato la materia. Tale mutamento di prospettiva è dovuto a diversi motivi: da un lato, si è ampliata la categoria dei danni risarcibili, ed in particolare sono state create nuove figure che riflettono una più marcata attenzione dell’ordinamento nei confronti della persona e delle sue prerogative, non più attinenti alla capacità di reddito, quanto piuttosto alla sfera fisica ed esistenziale. Dall’altro la medesima centralità della persona contraddistingue oggi la disciplina giuridica dei rapporti familiari. Venuto meno il profilo istituzionale, che voleva gli interessi dei familiari subordinati a quelli “superiori” del consorzio, è mutata l’intera prospettiva in cui si collocano le situazioni attinenti la responsabilità civile.

L'applicazione dei principi della responsabilità civile nell'ambito delle relazioni familiari: la recente evoluzione giurisprudenziale

RAMACCIONI, Giulio
2009

Abstract

Due recenti pronunce delle Corti di Appello di Brescia e di Firenze (la prima del 5 giugno 2007, la seconda del 29 agosto 2007) ripropongono il tema della applicazione dei principi della responsabilità civile nell’ambito delle relazioni domestiche, con il conseguente risarcimento di quelli che vengono definiti danni intrafamiliari. Davvero singolare è la vicenda che ha riguardato questa tipologia di danni: fattispecie che, inizialmente ignorata (se non addirittura contrastata) dalla giurisprudenza e dalla dottrina, sembra essersi ora imposta all’attenzione di tutti gli operatori del diritto come imprescindibile parametro di valutazione delle vicende domestiche, lasciando aperti nuovi (ed almeno fino ad oggi impensabili) orizzonti. Non a caso, infatti, in brevissimo tempo dalla comparsa delle prime pronunce favorevoli alla applicazione della clausola generale di responsabilità, di cui all’art. 2043 c.c., nella valutazione delle condotte che si realizzano in ambito familiare, i danni cosiddetti intrafamiliari sembrano ormai divenuti patrimonio consolidato della giurisprudenza, tanto da aver ricevuto recentemente anche la consacrazione da parte della Corte di Cassazione con la sentenza n. 9801 del 10 maggio 2005. La nota, traendo spunto dalla detta pronuncia della Suprema Corte, affronta il tema, particolarmente attuale, dei nuovi spazi che l’illecito civile ha conquistato nell’area dei rapporti tra coniugi e tra genitori e figli, cercando di dar conto della evoluzione giurisprudenziale che ha riguardato la materia. Tale mutamento di prospettiva è dovuto a diversi motivi: da un lato, si è ampliata la categoria dei danni risarcibili, ed in particolare sono state create nuove figure che riflettono una più marcata attenzione dell’ordinamento nei confronti della persona e delle sue prerogative, non più attinenti alla capacità di reddito, quanto piuttosto alla sfera fisica ed esistenziale. Dall’altro la medesima centralità della persona contraddistingue oggi la disciplina giuridica dei rapporti familiari. Venuto meno il profilo istituzionale, che voleva gli interessi dei familiari subordinati a quelli “superiori” del consorzio, è mutata l’intera prospettiva in cui si collocano le situazioni attinenti la responsabilità civile.
2009
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11391/1375989
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact