La sintesi che la più recente giurisprudenza penale offre del delitto di bancarotta patrimoniale fraudolenta prefallimentare lo lascia apparire coi tratti del reato di pericolo sorretto da dolo generico, consistente nella consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa rispetto alle finalità dell’impresa, compiendo atti (tipizzati) che cagionino, o possano cagionare, danno ai creditori. In questa unanime cornice ultimi arresti interpretativi scrivono certezze e suscitano perplessità: v’è la certezza che la dichiarazione di fallimento sia un elemento costitutivo del reato e non una condizione oggettiva di punibilità; v’è la certezza che la sentenza di fallimento non costituisca l’evento del reato di bancarotta; le perplessità si radicano sulla finale rappresentazione di questo fattore condizionale come elemento identificativo dell’attualità offensiva. Tanto impone di reinterrogarsi sul bene giuridico protetto, sulla delimitazione della zona di rischio penalmente sanzionato, e quindi sulla definizione del contesto “spazio-temporale” del comportamento economico punito dal delitto di specie. Da qua la riflessione si sposta sul ruolo cronologico dell’elemento – sentenza dichiarativa di fallimento, inquadrando il sistema penale fallimentare dentro una precisa frazione della vita dell’impresa, che proprio l’“insolvenza” si presta a schematizzare, e dentro una precisa sfera di offensività, quella del pericolo concreto durante il periodo dell’insolvenza.

I delitti di bancarotta negli amletici percorsi dell’offensività penale: l’ “essere” e il “non essere” della sentenza dichiarativa di fallimento

FALCINELLI, Daniela
2015

Abstract

La sintesi che la più recente giurisprudenza penale offre del delitto di bancarotta patrimoniale fraudolenta prefallimentare lo lascia apparire coi tratti del reato di pericolo sorretto da dolo generico, consistente nella consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa rispetto alle finalità dell’impresa, compiendo atti (tipizzati) che cagionino, o possano cagionare, danno ai creditori. In questa unanime cornice ultimi arresti interpretativi scrivono certezze e suscitano perplessità: v’è la certezza che la dichiarazione di fallimento sia un elemento costitutivo del reato e non una condizione oggettiva di punibilità; v’è la certezza che la sentenza di fallimento non costituisca l’evento del reato di bancarotta; le perplessità si radicano sulla finale rappresentazione di questo fattore condizionale come elemento identificativo dell’attualità offensiva. Tanto impone di reinterrogarsi sul bene giuridico protetto, sulla delimitazione della zona di rischio penalmente sanzionato, e quindi sulla definizione del contesto “spazio-temporale” del comportamento economico punito dal delitto di specie. Da qua la riflessione si sposta sul ruolo cronologico dell’elemento – sentenza dichiarativa di fallimento, inquadrando il sistema penale fallimentare dentro una precisa frazione della vita dell’impresa, che proprio l’“insolvenza” si presta a schematizzare, e dentro una precisa sfera di offensività, quella del pericolo concreto durante il periodo dell’insolvenza.
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