In alcuni settori, quale quello degli appalti pubblici, l’arbitrato è da sempre stato oggetto di una specifica normativa che, a causa della peculiarità delle materie e degli interessi pubblici e privati coinvolti, si è allontanata dalla disciplina dell’arbitrato di diritto comune, soprattutto per il ruolo assunto dall’autonomia privata tanto nella scelta che nella gestione della giustizia arbitrale. La materia, regolamentata dal Codice dei contratti pubblici (d.lgs., 12 aprile 2006, n. 163) agli artt. 241-243, è dall'aprile 2016 disciplinata agli artt. 209 e 210 dal Nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016), con cui il Governo, attuando la legge delega n. 11 del 2016 (1), nonché recependo le direttive comunitarie nn. 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, ha riordinato l’intero settore della contrattualistica pubblica relativa a lavori, servizi e forniture. Scopo del presente contributo è mettere in evidenza la specialità della disciplina dell’arbitrato nella contrattualistica pubblica in relazione a quella che è sembrato essere, a prima lettura, la più marcata differenziazione rispetto al modello codicistico apportata dal nuovo impianto normativo ovvero la disciplina della costituzione dell’organo giudicante e le conseguenze della sua violazione. Ciò non solo perché la sua regolamentazione è caratterizzata da una penetrante specialità, ma anche perché intimamente connessa con l’importante tema della reintroduzione nel sistema di un unico modello amministrato dalla Camera arbitrale instituita presso l’ANAC.
La costituzione del tribunale arbitrale nel recente Codice dei Contratti Pubblici
TIZI, FRANCESCA
2016
Abstract
In alcuni settori, quale quello degli appalti pubblici, l’arbitrato è da sempre stato oggetto di una specifica normativa che, a causa della peculiarità delle materie e degli interessi pubblici e privati coinvolti, si è allontanata dalla disciplina dell’arbitrato di diritto comune, soprattutto per il ruolo assunto dall’autonomia privata tanto nella scelta che nella gestione della giustizia arbitrale. La materia, regolamentata dal Codice dei contratti pubblici (d.lgs., 12 aprile 2006, n. 163) agli artt. 241-243, è dall'aprile 2016 disciplinata agli artt. 209 e 210 dal Nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016), con cui il Governo, attuando la legge delega n. 11 del 2016 (1), nonché recependo le direttive comunitarie nn. 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, ha riordinato l’intero settore della contrattualistica pubblica relativa a lavori, servizi e forniture. Scopo del presente contributo è mettere in evidenza la specialità della disciplina dell’arbitrato nella contrattualistica pubblica in relazione a quella che è sembrato essere, a prima lettura, la più marcata differenziazione rispetto al modello codicistico apportata dal nuovo impianto normativo ovvero la disciplina della costituzione dell’organo giudicante e le conseguenze della sua violazione. Ciò non solo perché la sua regolamentazione è caratterizzata da una penetrante specialità, ma anche perché intimamente connessa con l’importante tema della reintroduzione nel sistema di un unico modello amministrato dalla Camera arbitrale instituita presso l’ANAC.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.