Nella sentenza annotata la Corte di Giustizia si è nuovamente pronunciata sull’ordine di esame del ricorso principale e incidentale nelle controversie sulle gare pubbliche disciplinate dal diritto europeo, estendendo i principi del precedente Fastweb a tutte le gare, indipendentemente dal numero dei partecipanti e dei motivi di esclusione. La pronuncia della Corte rileva non solo ai fini della vicenda dei c.d. ricorsi escludenti ma anche per la sua portata sistematica. La soluzione prospettata dai giudici del Lussemburgo torna infatti a sollecitare la riflessione sui profili di oggettività delle controversie sui contratti pubblici, all’indomani della decisa riaffermazione della natura soggettiva della giurisdizione amministrativa da parte dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato. Sancendo l’obbligo di rinvio ex art. 267 T.F.U.E. e la conseguente disapplicazione dell’art. 99 co. 3 c.p.a., la Corte di Giustizia ha altresì ridefinito i rapporti fra gli organi della nomofilachia, nazionali e sovranazionali. Da ultimo, di fronte alla recente introduzione di un nuovo “rito specialissimo” sui contratti pubblici, la sentenza della Corte sollecita la riflessione sulla tenuta futura del nuovo assetto delle tutele definito dal legislatore nazionale, avanti a una disposizione di dubbia conformità euronitaria.

Il futuro del ricorso incidentale nelle controversie sui contratti pubblici

GIUSTI, ANNALISA
2016

Abstract

Nella sentenza annotata la Corte di Giustizia si è nuovamente pronunciata sull’ordine di esame del ricorso principale e incidentale nelle controversie sulle gare pubbliche disciplinate dal diritto europeo, estendendo i principi del precedente Fastweb a tutte le gare, indipendentemente dal numero dei partecipanti e dei motivi di esclusione. La pronuncia della Corte rileva non solo ai fini della vicenda dei c.d. ricorsi escludenti ma anche per la sua portata sistematica. La soluzione prospettata dai giudici del Lussemburgo torna infatti a sollecitare la riflessione sui profili di oggettività delle controversie sui contratti pubblici, all’indomani della decisa riaffermazione della natura soggettiva della giurisdizione amministrativa da parte dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato. Sancendo l’obbligo di rinvio ex art. 267 T.F.U.E. e la conseguente disapplicazione dell’art. 99 co. 3 c.p.a., la Corte di Giustizia ha altresì ridefinito i rapporti fra gli organi della nomofilachia, nazionali e sovranazionali. Da ultimo, di fronte alla recente introduzione di un nuovo “rito specialissimo” sui contratti pubblici, la sentenza della Corte sollecita la riflessione sulla tenuta futura del nuovo assetto delle tutele definito dal legislatore nazionale, avanti a una disposizione di dubbia conformità euronitaria.
2016
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11391/1401775
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