La nozione di “omissione legislativa” ha la sua origine concettuale in Germania, nel periodo storico della “parlamentarizzazione” del Reich durante il quale è stata resa con tre parole chiave: Nichtausübung (volontà di rinunciare all’esercizio di una funzione), Dispositives Recht (disponibilità di una funzione) e Legislatives Unrecht (effetto prodotto dal mancato esercizio della funzione, ossia “vuoto legislativo”)6. Si tratta quindi di una categoria relazionale utilizzata per indicare la rinuncia volontaria ad esercitare una funzione rispetto ad un potere discrezionale dispositivo, senza per questo essere inquadrata come “illecito”. Per tale ragione, in Germania come in quasi tutta l’Europa, il concetto di “omissione” è sempre stato collegato alla discrezionalità parlamentare; non è mai stato interpretato come “vuoto assoluto” di un atto e non è mai stato collegato a pretese soggettive di individui o gruppi; lo stesso intervento del giudice è stato considerato ammissibile solo a garanzia della coerenza delle funzioni esercitate. Tuttavia, con l’avvio del processo europeo di integrazione e il peso delle politiche sovranazionali, il problema delle lacune costituzionali (in una prospettiva di top-down approach che evidenzia la incompletezza dell’ordinamento come sistema chiuso) come quello delle omissioni legislative (nella contrapposta visione bottom-up, in cui l’ordinamento non è più in grado di soddisfare tutte le aspettative sociali) si è imposto all’attenzione degli operatori del diritto in ambito sia nazionale che internazionale.

Le radici europee dell’omissione legislativa e il nuovo ruolo delle Corti costituzionali: tra tecniche giudiziali e principio di (s)leale collaborazione tra poteri

Bruno, Anna Silvia
2016

Abstract

La nozione di “omissione legislativa” ha la sua origine concettuale in Germania, nel periodo storico della “parlamentarizzazione” del Reich durante il quale è stata resa con tre parole chiave: Nichtausübung (volontà di rinunciare all’esercizio di una funzione), Dispositives Recht (disponibilità di una funzione) e Legislatives Unrecht (effetto prodotto dal mancato esercizio della funzione, ossia “vuoto legislativo”)6. Si tratta quindi di una categoria relazionale utilizzata per indicare la rinuncia volontaria ad esercitare una funzione rispetto ad un potere discrezionale dispositivo, senza per questo essere inquadrata come “illecito”. Per tale ragione, in Germania come in quasi tutta l’Europa, il concetto di “omissione” è sempre stato collegato alla discrezionalità parlamentare; non è mai stato interpretato come “vuoto assoluto” di un atto e non è mai stato collegato a pretese soggettive di individui o gruppi; lo stesso intervento del giudice è stato considerato ammissibile solo a garanzia della coerenza delle funzioni esercitate. Tuttavia, con l’avvio del processo europeo di integrazione e il peso delle politiche sovranazionali, il problema delle lacune costituzionali (in una prospettiva di top-down approach che evidenzia la incompletezza dell’ordinamento come sistema chiuso) come quello delle omissioni legislative (nella contrapposta visione bottom-up, in cui l’ordinamento non è più in grado di soddisfare tutte le aspettative sociali) si è imposto all’attenzione degli operatori del diritto in ambito sia nazionale che internazionale.
2016
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11391/1407549
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