La pronuncia del Consiglio di Stato che si annota (Consiglio di Stato, Sez. V, 23 novembre 2016, n. 4918) si occupa della questione relativa alla possibilità che un raggruppamento che si aggiudica di un appalto pubblico possa essere successivamente modificato. Il divieto di modificazione dei raggruppamenti era stato introdotto dall’art. 9 della Merloni ter derivava da norme che avevano l’obiettivo di contrastare la criminalità organizzata. Successivamente, detto divieto passò nell’art. 37 del Codice appalti previgente, al quale corrisponde oggi l’art. 48 del Codice derivato dalla Dir. 2014/24/UE. La giurisprudenza inizialmente ha visto nel divieto di modifica dei raggruppamenti una espressione del principio di tutela della par condicio dei concorrenti. La sentenza n. 4918/2016 è riconducibile ad una tendenza interpretativa, che si è rafforzata negli ultimi anni, la quale mette in luce che lo stesso art. 37, nei successivi commi 17 e 18, così come altre disposizioni del Codice (è il caso degli artt. 51 e 116), mostrano come il divieto in realtà non sia assoluto e sia stato progressivamente attenuato. Tale evoluzione interpretativa appare confermata dal nuovo Codice degli appalti, attraverso disposizioni come il comma 19 dell’art. 48 e l’art. 106 sulle modifiche dei contratti. Se il quadro così delineato consente di ammettere l’esclusione di una impresa dal raggruppamento, senza che questo comprometta automaticamente il rapporto con l’amministrazione aggiudicatrice, in realtà si potrebbero consentire altre tipologie di modifiche, anche di tipo additivo o in sostituzione di una delle imprese raggruppate. Depongono in tal senso vari elementi, e in particolare il favore con cui si guarda all’autonomia organizzativa del raggruppamento, sempre che siano soddisfatti i requisiti e le qualificazioni richiesti e che sia garantita l’esecuzione del contratto.
Modificazioni soggettive e autonomia organizzativa nei raggruppamenti di imprese
CIPPITANI, Roberto
2017
Abstract
La pronuncia del Consiglio di Stato che si annota (Consiglio di Stato, Sez. V, 23 novembre 2016, n. 4918) si occupa della questione relativa alla possibilità che un raggruppamento che si aggiudica di un appalto pubblico possa essere successivamente modificato. Il divieto di modificazione dei raggruppamenti era stato introdotto dall’art. 9 della Merloni ter derivava da norme che avevano l’obiettivo di contrastare la criminalità organizzata. Successivamente, detto divieto passò nell’art. 37 del Codice appalti previgente, al quale corrisponde oggi l’art. 48 del Codice derivato dalla Dir. 2014/24/UE. La giurisprudenza inizialmente ha visto nel divieto di modifica dei raggruppamenti una espressione del principio di tutela della par condicio dei concorrenti. La sentenza n. 4918/2016 è riconducibile ad una tendenza interpretativa, che si è rafforzata negli ultimi anni, la quale mette in luce che lo stesso art. 37, nei successivi commi 17 e 18, così come altre disposizioni del Codice (è il caso degli artt. 51 e 116), mostrano come il divieto in realtà non sia assoluto e sia stato progressivamente attenuato. Tale evoluzione interpretativa appare confermata dal nuovo Codice degli appalti, attraverso disposizioni come il comma 19 dell’art. 48 e l’art. 106 sulle modifiche dei contratti. Se il quadro così delineato consente di ammettere l’esclusione di una impresa dal raggruppamento, senza che questo comprometta automaticamente il rapporto con l’amministrazione aggiudicatrice, in realtà si potrebbero consentire altre tipologie di modifiche, anche di tipo additivo o in sostituzione di una delle imprese raggruppate. Depongono in tal senso vari elementi, e in particolare il favore con cui si guarda all’autonomia organizzativa del raggruppamento, sempre che siano soddisfatti i requisiti e le qualificazioni richiesti e che sia garantita l’esecuzione del contratto.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.