La S.C. torna ad occuparsi dell’accesso al beneficio della liberazione anticipata speciale de prae- terito (art. 4, comma 2, D.L. n. 146 del 2013) da parte dei “condannati 4-bis”: prima inclusi fra i possibili fruitori del premio dall’ordito governativo, e poi anelasticamente esclusi in sede di con- versione (L. n. 10 del 2014). Nel confermare il rigetto di un’istanza avanzata durante il bimestre di vigenza della lex mitior, ma decisa dopo la relativa cessazione per mancata conversione (art. 77, comma 3, Cost.), il Giudice di legittimità si allinea al diritto - oramai - vivente formatosi sul punto: e ribadisce che, quand’anche si attribuisse all’istituto penitenziario natura sostanziale (artt. 25, comma 2, Cost., 2 c.p.), anziché processuale (art. 11 disp. prel. c.c.), resterebbe co- munque il fatto che, riferendosi l’art. 4, comma 2, D.L. cit. a “fatti pregressi”, dovrebbe entrare in gioco il principio di retroattività in mitius - di cui l’art. 2, comma 5, c.p. vieta l’applicazione nel- le ipotesi di “alternatività sincronica”. Lo scritto, non condividendo l’opinione dottrinale maggio- ritaria, ritiene ineccepibile il cuore motivazionale dell’arresto: essendo impensabile rintracciare “fatti concomitanti” suscettibili di radicare l’ultrattività della disciplina aperturista della prima ora. Miglior sorte, viceversa, potrebbe avere una questione di legittimità costituzionale avente a oggetto la clausola che esclude i “ristretti pericolosi” dallo speciale sconto di pena.

Liberazione anticipata speciale e fenomeni para-successori,

Valentini, Vico
2017

Abstract

La S.C. torna ad occuparsi dell’accesso al beneficio della liberazione anticipata speciale de prae- terito (art. 4, comma 2, D.L. n. 146 del 2013) da parte dei “condannati 4-bis”: prima inclusi fra i possibili fruitori del premio dall’ordito governativo, e poi anelasticamente esclusi in sede di con- versione (L. n. 10 del 2014). Nel confermare il rigetto di un’istanza avanzata durante il bimestre di vigenza della lex mitior, ma decisa dopo la relativa cessazione per mancata conversione (art. 77, comma 3, Cost.), il Giudice di legittimità si allinea al diritto - oramai - vivente formatosi sul punto: e ribadisce che, quand’anche si attribuisse all’istituto penitenziario natura sostanziale (artt. 25, comma 2, Cost., 2 c.p.), anziché processuale (art. 11 disp. prel. c.c.), resterebbe co- munque il fatto che, riferendosi l’art. 4, comma 2, D.L. cit. a “fatti pregressi”, dovrebbe entrare in gioco il principio di retroattività in mitius - di cui l’art. 2, comma 5, c.p. vieta l’applicazione nel- le ipotesi di “alternatività sincronica”. Lo scritto, non condividendo l’opinione dottrinale maggio- ritaria, ritiene ineccepibile il cuore motivazionale dell’arresto: essendo impensabile rintracciare “fatti concomitanti” suscettibili di radicare l’ultrattività della disciplina aperturista della prima ora. Miglior sorte, viceversa, potrebbe avere una questione di legittimità costituzionale avente a oggetto la clausola che esclude i “ristretti pericolosi” dallo speciale sconto di pena.
2017
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11391/1413616
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