L’ordinanza n. 24/2017, con cui la Consulta ha chiesto alla Corte di Giustizia di meglio chiarire senso e contenuti della regola disegnata dalla “sentenza Taricco”, è un capolavoro d’illusionismo percettivo: giacché costella di pacificanti trompes l’oeil la cruda immagine di orizzonti conflittuali. Un provvedimento-caleidoscopio, insomma, che formalmente propone all’interprete europeo, cui riconosce un ruolo costituente, una nuova e partecipata gestione dei controlimiti, ma che, sostanzialmente, annulla il margine di manovra dell’interlocutore: indicando nitidamente la sola replica destinata essere accettata-introiettata. Nel concludere la sua magistrale tela, la Corte costituzionale non perde l’occasione di ribadire l’indissolubile liaison fra legge parlamentare nazionale e giustizia penale, e di rammentare una volta in più l’allergia dei sistemi continentali al paradigma della giurisprudenza-fonte: specie là dove implichi effetti peggiorativi, e quale che sia il versante – sostanziale oppure processuale – interessato da quegli effetti.

Sweetening the pill. Il caso Taricco e l’illusionismo prospettico della Consulta

Valentini, Vico
2017

Abstract

L’ordinanza n. 24/2017, con cui la Consulta ha chiesto alla Corte di Giustizia di meglio chiarire senso e contenuti della regola disegnata dalla “sentenza Taricco”, è un capolavoro d’illusionismo percettivo: giacché costella di pacificanti trompes l’oeil la cruda immagine di orizzonti conflittuali. Un provvedimento-caleidoscopio, insomma, che formalmente propone all’interprete europeo, cui riconosce un ruolo costituente, una nuova e partecipata gestione dei controlimiti, ma che, sostanzialmente, annulla il margine di manovra dell’interlocutore: indicando nitidamente la sola replica destinata essere accettata-introiettata. Nel concludere la sua magistrale tela, la Corte costituzionale non perde l’occasione di ribadire l’indissolubile liaison fra legge parlamentare nazionale e giustizia penale, e di rammentare una volta in più l’allergia dei sistemi continentali al paradigma della giurisprudenza-fonte: specie là dove implichi effetti peggiorativi, e quale che sia il versante – sostanziale oppure processuale – interessato da quegli effetti.
2017
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