Nel luglio del 2016 la Corte d’Appello di Milano, in un caso di gestazione per altri realizzata in India da una coppia convivente eterosessuale, ha sollevato questione di costituzionalità dell’art. 263 c.c., che consente di rimuovere lo status filiationis nei riguardi della madre intenzionale, allorquando il riconoscimento non corrisponde alla verità genetica della filiazione, sul presupposto della coincidenza dell’interesse del minore con l’accertamento della verità biologica. La decisione non può che essere condizionata dall’orientamento espresso dalla medesima Corte Costituzionale circa la primazia dell’interesse concreto del minore in tutte le decisioni che lo riguardano, interesse che la Cassazione civile individua anche nella conservazione dell’affettività consolidata e dello status validamente costituito all’estero. Fondamentale è altresì l’apprezzamento del diritto fondamentale dell’adulto alla genitorialità, come diritto a formare una famiglia che comprenda dei figli, anche in assenza di legame genetico, disegnato dalla decisione sull’incostituzionalità del divieto di fecondazione eterologa, nel 2014.

Sui confini dell’impulso del pubblico ministero nell’impugnazione dello status intenzionale

stefania stefanelli
2017

Abstract

Nel luglio del 2016 la Corte d’Appello di Milano, in un caso di gestazione per altri realizzata in India da una coppia convivente eterosessuale, ha sollevato questione di costituzionalità dell’art. 263 c.c., che consente di rimuovere lo status filiationis nei riguardi della madre intenzionale, allorquando il riconoscimento non corrisponde alla verità genetica della filiazione, sul presupposto della coincidenza dell’interesse del minore con l’accertamento della verità biologica. La decisione non può che essere condizionata dall’orientamento espresso dalla medesima Corte Costituzionale circa la primazia dell’interesse concreto del minore in tutte le decisioni che lo riguardano, interesse che la Cassazione civile individua anche nella conservazione dell’affettività consolidata e dello status validamente costituito all’estero. Fondamentale è altresì l’apprezzamento del diritto fondamentale dell’adulto alla genitorialità, come diritto a formare una famiglia che comprenda dei figli, anche in assenza di legame genetico, disegnato dalla decisione sull’incostituzionalità del divieto di fecondazione eterologa, nel 2014.
2017
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