Con la sentenza in rassegna la Corte di giustizia è stata nuovamente sollecitata dai giudici italiani a pronunciarsi sull'applicabilità della Dir. 24/2014 alle gare bandite prima dello scadere del termine per il suo recepimento, in particolare sulla possibilità di interpretare le regole sull'avvalimento dettate dalla disciplina previgente (la Dir. 2004/18 e il D.Lgs. n. 163/2006) con le norme di maggior favore della Dir. 2014/24 (e dell'art. 89, D.Lgs. n. 50/2016) che, in caso di avvalimento, consentono di sostituire l'impresa ausiliaria che non soddisfi un pertinente criterio di selezione o per la quale sussistano motivi obbligatori di esclusione. Nonostante dai giudici del Lussemburgo siano arrivate soprattutto indicazioni di limite - sulla inapplicabilità delle nuove disposizioni sulla sostituzione dell'impresa ausiliaria - la decisione rappresenta l'occasione per esaminare la portata della rinnovata disciplina dell'avvalimento, in contrapposizione con i principi in precedenza affermati sia dal Consiglio di Stato che dalla Corte di giustizia. In una prospettiva di diritto processuale interno, infine, la decisione richiama l'interprete all'analisi dei possibili riflessi processuali delle nuove regole in materia di sostituzione dell'impresa ausiliaria avanti all'onere di immediata impugnazione, ex art. 120, comma 2°bis, del codice del processo amministrativo delle decisioni relative alle ammissioni e alle esclusioni dalla procedura di gara.

AVVALIMENTO E SOSTITUZIONE DELL'IMPRESA AUSILIARIA NEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Annalisa Giusti
2017

Abstract

Con la sentenza in rassegna la Corte di giustizia è stata nuovamente sollecitata dai giudici italiani a pronunciarsi sull'applicabilità della Dir. 24/2014 alle gare bandite prima dello scadere del termine per il suo recepimento, in particolare sulla possibilità di interpretare le regole sull'avvalimento dettate dalla disciplina previgente (la Dir. 2004/18 e il D.Lgs. n. 163/2006) con le norme di maggior favore della Dir. 2014/24 (e dell'art. 89, D.Lgs. n. 50/2016) che, in caso di avvalimento, consentono di sostituire l'impresa ausiliaria che non soddisfi un pertinente criterio di selezione o per la quale sussistano motivi obbligatori di esclusione. Nonostante dai giudici del Lussemburgo siano arrivate soprattutto indicazioni di limite - sulla inapplicabilità delle nuove disposizioni sulla sostituzione dell'impresa ausiliaria - la decisione rappresenta l'occasione per esaminare la portata della rinnovata disciplina dell'avvalimento, in contrapposizione con i principi in precedenza affermati sia dal Consiglio di Stato che dalla Corte di giustizia. In una prospettiva di diritto processuale interno, infine, la decisione richiama l'interprete all'analisi dei possibili riflessi processuali delle nuove regole in materia di sostituzione dell'impresa ausiliaria avanti all'onere di immediata impugnazione, ex art. 120, comma 2°bis, del codice del processo amministrativo delle decisioni relative alle ammissioni e alle esclusioni dalla procedura di gara.
2017
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