La rilettura del discorso di apertura, tenuto da Severino Caprioli in occasione delle “Conversazioni bartoliane”, svoltesi a Perugia nel giugno 1986, offre lo spunto per una suggestiva incursione nelle problematiche relative all’approccio metodologico al testo giuridico, che richiede di essere scandito da caratteri peculiari, propri dell’attività stessa del giurista. Attività che si svolge all’interno del sistema del diritto nel quale il giurista opera e trova nel sistema stesso le proprie regole ed i propri limiti. Ciò impone alla storiografia giuridica, nella prospettiva prescelta da Caprioli, di affrontare lo studio delle fonti del diritto innanzitutto in una prospettiva filologica, finalizzata alla ricostruzione del testo normativo, non tanto quale espressione del pensiero di un singolo giurista in un determinato momento storico, bensì quale risultato della tradizione di ricerca che andava sviluppandosi in quel momento nel sistema. Il testo normativo va dunque colto come risultato di un processo di scrittura non “chiusa”, scandita “in atti sì discernibili, ma formanti una serie ininterrotta”, che “possono immaginarsi come strati della tradizione testuale”, tradizione che è dunque non distinguibile dal testo stesso. Ed è pertanto in tale prospettiva che va colto l’invito di Caprioli rivolto ai giuristi a tralasciare, con riferimento allo specifico oggetto delle “Conversazioni”, l’archetipo delle opere di Bartolo da Sassoferrato per edificare un coerente programma di analisi avente come oggetto la tradizione, cioè il “bartolismo”.

Severino Caprioli e le Conversazioni bartoliane dell'86

Franco Alunno Rossetti
2017

Abstract

La rilettura del discorso di apertura, tenuto da Severino Caprioli in occasione delle “Conversazioni bartoliane”, svoltesi a Perugia nel giugno 1986, offre lo spunto per una suggestiva incursione nelle problematiche relative all’approccio metodologico al testo giuridico, che richiede di essere scandito da caratteri peculiari, propri dell’attività stessa del giurista. Attività che si svolge all’interno del sistema del diritto nel quale il giurista opera e trova nel sistema stesso le proprie regole ed i propri limiti. Ciò impone alla storiografia giuridica, nella prospettiva prescelta da Caprioli, di affrontare lo studio delle fonti del diritto innanzitutto in una prospettiva filologica, finalizzata alla ricostruzione del testo normativo, non tanto quale espressione del pensiero di un singolo giurista in un determinato momento storico, bensì quale risultato della tradizione di ricerca che andava sviluppandosi in quel momento nel sistema. Il testo normativo va dunque colto come risultato di un processo di scrittura non “chiusa”, scandita “in atti sì discernibili, ma formanti una serie ininterrotta”, che “possono immaginarsi come strati della tradizione testuale”, tradizione che è dunque non distinguibile dal testo stesso. Ed è pertanto in tale prospettiva che va colto l’invito di Caprioli rivolto ai giuristi a tralasciare, con riferimento allo specifico oggetto delle “Conversazioni”, l’archetipo delle opere di Bartolo da Sassoferrato per edificare un coerente programma di analisi avente come oggetto la tradizione, cioè il “bartolismo”.
2017
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11391/1429057
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