Il giurista Paolo, nella parte finale del frammento accolto in D. 28.2.11, usa l'espressione licebat, riferendosi alla facoltà del paterfamilias di uccidere il proprio figlio, suggerendo l'idea che questa non gli spettasse più ai suoi tempi. A questo proposito gli studiosi hanno raggiunto conclusioni contrastanti, ma l'uso di questa espressione di Paolo sembra appropriato se correlato con la disciplina che prevede il rinvio all'autorità pubblica del filius a cui il paterfamilias voglia infliggere la più grave punizione.

Licet eos exheredare, quod et occidere licebat

LORENZI
2017

Abstract

Il giurista Paolo, nella parte finale del frammento accolto in D. 28.2.11, usa l'espressione licebat, riferendosi alla facoltà del paterfamilias di uccidere il proprio figlio, suggerendo l'idea che questa non gli spettasse più ai suoi tempi. A questo proposito gli studiosi hanno raggiunto conclusioni contrastanti, ma l'uso di questa espressione di Paolo sembra appropriato se correlato con la disciplina che prevede il rinvio all'autorità pubblica del filius a cui il paterfamilias voglia infliggere la più grave punizione.
2017
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11391/1430269
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