L’articolo approfondisce le premesse teoriche e le coordinate della giurisprudenza costituzionale utili per indagare in merito al potere dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) di sollevare una questione di legittimità costituzionale dinanzi al giudice delle leggi, qualora sospetti dell’incostituzionalità di una disposizione normativa utile per risolvere una controversia incardinata dinanzi alla suddetta Autorità. Il caso della prima ordinanza di rimessione scritta dall’AGCM con riferimento alla disciplina normativa che esclude l’applicazione delle regole e dei controlli antitrust per gli atti funzionali all’esercizio del potere disciplinare nei confronti dei notai, in virtù della natura di “servizio di interesse economico generale” riconosciuto a quelle attività di vigilanza dall’art.8 L.n.287 del 1990, fornisce l’occasione per riflettere sulla effettiva posizione - strutturale e funzionale - di autonomia e indipendenza dell’Autorità antitrust rispetto al potere esecutivo-amministrativo, alla luce delle regole sulla selezione dei suoi componenti e delle regole introdotte nel procedimento al fine di valorizzare la funzione para-giurisdizionale di applicazione obiettiva e imparziale delle regole e dei divieti antitrust disegnati dal legislatore in attuazione del diritto comunitario e della libertà di iniziativa economica privata garantita dall’art.41 Cost. Proprio nell’ottica della piena valorizzazione di questi aspetti della disciplina organizzativa e del procedimento suddetto, l’articolo evidenza luci e ombre sulla possibilità di rinvenire nell’autorità antitrust i presupposti indispensabili per farne un giudice a quo, soprattutto alla luce del filone giurisprudenziale che ha accertato la possibilità per taluni soggetti di operare come organo rimettente “ai limitati fini” dell’introduzione del giudizio sulle leggi.

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e le vie dell'accesso al giudizio di costituzionalità sulle leggi in via incidentale

L. CASSETTI
2018

Abstract

L’articolo approfondisce le premesse teoriche e le coordinate della giurisprudenza costituzionale utili per indagare in merito al potere dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) di sollevare una questione di legittimità costituzionale dinanzi al giudice delle leggi, qualora sospetti dell’incostituzionalità di una disposizione normativa utile per risolvere una controversia incardinata dinanzi alla suddetta Autorità. Il caso della prima ordinanza di rimessione scritta dall’AGCM con riferimento alla disciplina normativa che esclude l’applicazione delle regole e dei controlli antitrust per gli atti funzionali all’esercizio del potere disciplinare nei confronti dei notai, in virtù della natura di “servizio di interesse economico generale” riconosciuto a quelle attività di vigilanza dall’art.8 L.n.287 del 1990, fornisce l’occasione per riflettere sulla effettiva posizione - strutturale e funzionale - di autonomia e indipendenza dell’Autorità antitrust rispetto al potere esecutivo-amministrativo, alla luce delle regole sulla selezione dei suoi componenti e delle regole introdotte nel procedimento al fine di valorizzare la funzione para-giurisdizionale di applicazione obiettiva e imparziale delle regole e dei divieti antitrust disegnati dal legislatore in attuazione del diritto comunitario e della libertà di iniziativa economica privata garantita dall’art.41 Cost. Proprio nell’ottica della piena valorizzazione di questi aspetti della disciplina organizzativa e del procedimento suddetto, l’articolo evidenza luci e ombre sulla possibilità di rinvenire nell’autorità antitrust i presupposti indispensabili per farne un giudice a quo, soprattutto alla luce del filone giurisprudenziale che ha accertato la possibilità per taluni soggetti di operare come organo rimettente “ai limitati fini” dell’introduzione del giudizio sulle leggi.
2018
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11391/1432735
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