Con l’ordinanza annotata, la Corte di Cassazione ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 54, co. 2° d.l. 25 giugno 2008, n. 112 che, per i giudizi pendenti alla data del 16 settembre 2010 e per la loro intera durata, subordina l’accesso all’equa riparazione alla previa presentazione dell’istanza di prelievo, non sostituibile con altro atto che miri a segnalare l’urgenza della definizione della lite. Secondo i giudici remittenti, la norma contrasta con i principi (e la giurisprudenza) della Corte eur. dir. uomo in relazione agli art. 6, 13 e 46, giacché rischia di trasformare l’istanza di prelievo nella mera prenotazione dell’indennizzo, a prescindere da una seria prospettazione del pregiudizio derivante dall’eccessiva durata del processo. Il lavoro analizza la questione soffermandosi sugli aspetti processuali di maggiore rilevanza (ambito di applicazione delle norme contestate, differenza fra istanza di prelievo e istanza di fissazione d'udienza) mettendo in particolare evidenza la prospettiva della Corte Europea dei Diritti dell'uomo sull'effettività delle condizioni per l'accesso all'equa riparazione. Lo scritto si conclude analizzando i possibili riflessi della decisione non solo sul processo amministrativo ma sull'intero sistema dei rimedi preventivi introdotti dalla Legge Pinto
L’effettività dell’accesso all’equa riparazione nel processo amministrativo: la parola alla Corte Costituzionale
Annalisa Giusti
2018
Abstract
Con l’ordinanza annotata, la Corte di Cassazione ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 54, co. 2° d.l. 25 giugno 2008, n. 112 che, per i giudizi pendenti alla data del 16 settembre 2010 e per la loro intera durata, subordina l’accesso all’equa riparazione alla previa presentazione dell’istanza di prelievo, non sostituibile con altro atto che miri a segnalare l’urgenza della definizione della lite. Secondo i giudici remittenti, la norma contrasta con i principi (e la giurisprudenza) della Corte eur. dir. uomo in relazione agli art. 6, 13 e 46, giacché rischia di trasformare l’istanza di prelievo nella mera prenotazione dell’indennizzo, a prescindere da una seria prospettazione del pregiudizio derivante dall’eccessiva durata del processo. Il lavoro analizza la questione soffermandosi sugli aspetti processuali di maggiore rilevanza (ambito di applicazione delle norme contestate, differenza fra istanza di prelievo e istanza di fissazione d'udienza) mettendo in particolare evidenza la prospettiva della Corte Europea dei Diritti dell'uomo sull'effettività delle condizioni per l'accesso all'equa riparazione. Lo scritto si conclude analizzando i possibili riflessi della decisione non solo sul processo amministrativo ma sull'intero sistema dei rimedi preventivi introdotti dalla Legge PintoI documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.