Per la rinnovazione della prova in appello, l'art. 603, comma 3 bis, c.p.p., introdotto dall’art. 1, comma 58, l. 23 giugno 2017, n. 103 (c.d. riforma Orlando), dispone che in caso di appello del pubblico ministero avverso una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. La norma è stata introdotta al fine di recepire a livello normativo le indicazioni emerse in seno alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo riguardo alla tutela del diritto dell'imputato sancito dall'art. 6 § 1 C.e.d.u. nei casi di un giudizio d'impugnazione che dovesse concludersi con sentenza di condanna, ribaltando il giudizio assolutorio della prima istanza, senza aver provveduto ad un esame diretto delle prove. Impostazione, peraltro, fatta propria dalla Corte di cassazione in più interventi a Sezioni Unite. Il dettato normativo dell'innovato comma, facendo ricorso all'espressione "il giudice dispone", sembra voler escludere ogni tipo di discrezionalità da parte dell'organo giudicante e configurare una rinnovazione "obbligatoria" al sussistere dei presupposti nello stesso comma contemplati. A fronte della perentorietà di siffatta norma, tuttavia, si pone il problema di capire se l'automaticità della rinnovazione, per come emerge dalla norma, possa essere modulata a fronte di specifiche condizioni. A fronte di tale profilo normativo ed applicativo, il saggio, traendo spunto da una decisione giurisprudenziale, si sofferma ad analizzare la ratio sottostante la modifica legislativa poco tempo prima introdotta e offre impostazioni e soluzioni interpretative dell'innovato dato normativo, anche alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.
La rinnovazione obbligatoria della prova in appello: problematiche applicative
MARIANGELA MONTAGNA
2018
Abstract
Per la rinnovazione della prova in appello, l'art. 603, comma 3 bis, c.p.p., introdotto dall’art. 1, comma 58, l. 23 giugno 2017, n. 103 (c.d. riforma Orlando), dispone che in caso di appello del pubblico ministero avverso una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. La norma è stata introdotta al fine di recepire a livello normativo le indicazioni emerse in seno alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo riguardo alla tutela del diritto dell'imputato sancito dall'art. 6 § 1 C.e.d.u. nei casi di un giudizio d'impugnazione che dovesse concludersi con sentenza di condanna, ribaltando il giudizio assolutorio della prima istanza, senza aver provveduto ad un esame diretto delle prove. Impostazione, peraltro, fatta propria dalla Corte di cassazione in più interventi a Sezioni Unite. Il dettato normativo dell'innovato comma, facendo ricorso all'espressione "il giudice dispone", sembra voler escludere ogni tipo di discrezionalità da parte dell'organo giudicante e configurare una rinnovazione "obbligatoria" al sussistere dei presupposti nello stesso comma contemplati. A fronte della perentorietà di siffatta norma, tuttavia, si pone il problema di capire se l'automaticità della rinnovazione, per come emerge dalla norma, possa essere modulata a fronte di specifiche condizioni. A fronte di tale profilo normativo ed applicativo, il saggio, traendo spunto da una decisione giurisprudenziale, si sofferma ad analizzare la ratio sottostante la modifica legislativa poco tempo prima introdotta e offre impostazioni e soluzioni interpretative dell'innovato dato normativo, anche alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.