Nel lavoro viene analizzato il tema della protezione dei dati personali. In particolare, l'autore delinea un’ipotesi di lettura in senso sanzionatorio e deterrente del risarcimento del danno non patrimoniale da illecito trattamento dei dati personali già previsto dall’art. 15 D.Lgs. n. 196/2003 [recentemente abrogato dall’art. 27, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. n. 101/2018] e ora regolato dall’art. 82 del Reg. UE 679/2016 [espressamente richiamato dal novellato comma 1 dell’art. 152 del D.Lgs. n. 196/2003 (introdotto dal D.Lgs. n. 101/2018, art. 13, comma 1, lett. h)]. Partendo dal principio generale che governa la materia e che esclude qualsivoglia funzione sanzionatoria del rimedio risarcitorio, viene effettuata una analisi del contesto normativo (riferito a discipline diverse dalla privacy) e giurisprudenziale (riferito specificamente alla materia del trattamento dei dati personali) per verificarne l’effettiva applicazione. Ne emerge una situazione tutt’altro che univoca, in cui le Corti spesso affermano di aderire formalmente al suddetto principio ma, nella sostanza, predispongono decisioni che vanno nel senso di una valorizzazione della funzione sanzionatoria.

La protezione dei dati personali: il tema/problema del risarcimento del danno non patrimoniale

G. Ramaccioni
2018

Abstract

Nel lavoro viene analizzato il tema della protezione dei dati personali. In particolare, l'autore delinea un’ipotesi di lettura in senso sanzionatorio e deterrente del risarcimento del danno non patrimoniale da illecito trattamento dei dati personali già previsto dall’art. 15 D.Lgs. n. 196/2003 [recentemente abrogato dall’art. 27, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. n. 101/2018] e ora regolato dall’art. 82 del Reg. UE 679/2016 [espressamente richiamato dal novellato comma 1 dell’art. 152 del D.Lgs. n. 196/2003 (introdotto dal D.Lgs. n. 101/2018, art. 13, comma 1, lett. h)]. Partendo dal principio generale che governa la materia e che esclude qualsivoglia funzione sanzionatoria del rimedio risarcitorio, viene effettuata una analisi del contesto normativo (riferito a discipline diverse dalla privacy) e giurisprudenziale (riferito specificamente alla materia del trattamento dei dati personali) per verificarne l’effettiva applicazione. Ne emerge una situazione tutt’altro che univoca, in cui le Corti spesso affermano di aderire formalmente al suddetto principio ma, nella sostanza, predispongono decisioni che vanno nel senso di una valorizzazione della funzione sanzionatoria.
2018
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11391/1442340
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