La ricerca ha per obiettivo l’identificazione del rapporto corrente tra la transazione fiscale e l’indisponibilità intesa come «indisponibilità del credito tributario» (ossia nella sua accezione tradizionale, assolutizzante e fissa, cui fanno riferimento giurisprudenza, amministrazione finanziaria e dottrina) o come ‘indisponibilità tributaria’ (ossia secondo un’innovativa concezione, relativizzante e mutevole, ricavabile dalla premessa che il diritto tributario sia un diritto con verità). L’ipotesi è che il rapporto indagato veda nella disciplina della transazione fiscale l’attuazione legislativa del principio generale (di fonte costituzionale e sovranazionale) della ‘indisponibilità ro-vesciata’ (che sarebbe specie della ‘indisponibilità tributaria’) e non già un’eccezione del «principio di indisponibilità del credito tributario». In definitiva, l’ipotesi, che inverte la logica ermeneutica tradizionale, collega ai casi di riscossione controvertibile all’infinito (come quello che ricorre nello stato di crisi dell’imprenditore) l’obbligo della ricerca consensuale de “la” soluzione più efficiente e considera tale obbligo di tipo generale, ossia efficace anche laddove non espressamente previsto. Alla luce di questo primo risultato, l’ipotesi è poi verificata mediante test costituiti da assai discusse e irrisolte questioni (motivazione trasparente, efficacia c.d. tombale e negoziabilità fiscale dell’IVA).

Transazione fiscale e principio generale di 'indisponibilità rovesciata'

VERSIGLIONI MARCO
2015

Abstract

La ricerca ha per obiettivo l’identificazione del rapporto corrente tra la transazione fiscale e l’indisponibilità intesa come «indisponibilità del credito tributario» (ossia nella sua accezione tradizionale, assolutizzante e fissa, cui fanno riferimento giurisprudenza, amministrazione finanziaria e dottrina) o come ‘indisponibilità tributaria’ (ossia secondo un’innovativa concezione, relativizzante e mutevole, ricavabile dalla premessa che il diritto tributario sia un diritto con verità). L’ipotesi è che il rapporto indagato veda nella disciplina della transazione fiscale l’attuazione legislativa del principio generale (di fonte costituzionale e sovranazionale) della ‘indisponibilità ro-vesciata’ (che sarebbe specie della ‘indisponibilità tributaria’) e non già un’eccezione del «principio di indisponibilità del credito tributario». In definitiva, l’ipotesi, che inverte la logica ermeneutica tradizionale, collega ai casi di riscossione controvertibile all’infinito (come quello che ricorre nello stato di crisi dell’imprenditore) l’obbligo della ricerca consensuale de “la” soluzione più efficiente e considera tale obbligo di tipo generale, ossia efficace anche laddove non espressamente previsto. Alla luce di questo primo risultato, l’ipotesi è poi verificata mediante test costituiti da assai discusse e irrisolte questioni (motivazione trasparente, efficacia c.d. tombale e negoziabilità fiscale dell’IVA).
2015
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11391/1445590
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