Tra le molte questioni suscitate dall’art. 2929 bis c.c., uno degli aspetti più controversi riguarda l’individuazione della parte sulla quale, nel giudizio di opposizione ex art. 615 o 619 c.p.c., grava l’onere della prova. Dopo aver vagliato le contrapposte ricostruzioni suggerite al riguardo dalla dottrina, l’A. conclude che ricade sul creditore opposto l’onere di dimostrare la legittimità dell’azione esecutiva promossa ai sensi dell'art. 2929 bis c.c.
La distribuzione degli oneri della prova nei giudizi di opposizione ex artt. 615 e 619 c.p.c. al- l’azione esecutiva intrapresa dal creditore ai sensi del- l’art. 2929 bis c.c
chiara cariglia
2018
Abstract
Tra le molte questioni suscitate dall’art. 2929 bis c.c., uno degli aspetti più controversi riguarda l’individuazione della parte sulla quale, nel giudizio di opposizione ex art. 615 o 619 c.p.c., grava l’onere della prova. Dopo aver vagliato le contrapposte ricostruzioni suggerite al riguardo dalla dottrina, l’A. conclude che ricade sul creditore opposto l’onere di dimostrare la legittimità dell’azione esecutiva promossa ai sensi dell'art. 2929 bis c.c.File in questo prodotto:
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