Timori elettorali e mai sopite tensioni securitarie impediscono, ancora una volta, una riflessione seria sulla Guantanamo italiana. A distanza di venticinque anni dalla sua introduzione normativa è opportuna una rimeditazione dell’art. 41-bis ord. penit., le cui dinamiche consentono al potere esecutivo di limitare la libertà personale, sconfinando in un settore costituzionalmente riservato alla giurisdizione.
«Fermo restando»: l’art. 41-bis ord. penit. tra il gerundio della legislazione e l’imperativo dell’amministrazione.
carlo fiorio
2018
Abstract
Timori elettorali e mai sopite tensioni securitarie impediscono, ancora una volta, una riflessione seria sulla Guantanamo italiana. A distanza di venticinque anni dalla sua introduzione normativa è opportuna una rimeditazione dell’art. 41-bis ord. penit., le cui dinamiche consentono al potere esecutivo di limitare la libertà personale, sconfinando in un settore costituzionalmente riservato alla giurisdizione.File in questo prodotto:
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