Timori elettorali e mai sopite tensioni securitarie impediscono, ancora una volta, una riflessione seria sulla Guantanamo italiana. A distanza di venticinque anni dalla sua introduzione normativa è opportuna una rimeditazione dell’art. 41-bis ord. penit., le cui dinamiche consentono al potere esecutivo di limitare la libertà personale, sconfinando in un settore costituzionalmente riservato alla giurisdizione.

«Fermo restando»: l’art. 41-bis ord. penit. tra il gerundio della legislazione e l’imperativo dell’amministrazione.

carlo fiorio
2018

Abstract

Timori elettorali e mai sopite tensioni securitarie impediscono, ancora una volta, una riflessione seria sulla Guantanamo italiana. A distanza di venticinque anni dalla sua introduzione normativa è opportuna una rimeditazione dell’art. 41-bis ord. penit., le cui dinamiche consentono al potere esecutivo di limitare la libertà personale, sconfinando in un settore costituzionalmente riservato alla giurisdizione.
2018
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11391/1449391
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact