Il lavoro prende in esame l’istituto del referendum costituzionale nei tentativi di riforma (quasi tutti infruttuosi) che hanno caratterizzato gli ultimi decenni (dagli anni Novanta del secolo scorso ad oggi). Emerge in questo modo la tendenza a considerare l’intervento del corpo elettorale nel procedimento di revisione come elemento necessario e di carattere confermativo (vale a dire finalizzato a legittimare le scelte della maggioranza parlamentare). Ciò in contrasto con il disegno costituzionale originario che evidenzia, viceversa, la natura eventuale e la valenza oppositiva (rispetto alle scelte della maggioranza) del referendum costituzionale. La consultazione referendaria, inoltre, è stata pensata o attivata sempre con riferimento a riforme dall’oggetto molto ampio. Di conseguenza il quesito referendario ha assunto un contenuto non omogeneo, che ha spinto buona parte della dottrina a ritenere, da un lato, estensibile al referendum costituzionale il limite di ammissibilità elaborato dalla Corte costituzionale per il referendum abrogativo e, dall’altro, a considerare il potere di revisione previsto nella Costituzione italiana utilizzabile solo per revisioni puntuali e circoscritte. Il problema, però, non sembra risolvibile fissando limiti giuridici dai confini incerti, ma auspicando piuttosto un esercizio più corretto e responsabile del potere di revisione in ambito politico-parlamentare.

Evoluzione e criticità del referendum costituzionale

Luciana Pesole
2019

Abstract

Il lavoro prende in esame l’istituto del referendum costituzionale nei tentativi di riforma (quasi tutti infruttuosi) che hanno caratterizzato gli ultimi decenni (dagli anni Novanta del secolo scorso ad oggi). Emerge in questo modo la tendenza a considerare l’intervento del corpo elettorale nel procedimento di revisione come elemento necessario e di carattere confermativo (vale a dire finalizzato a legittimare le scelte della maggioranza parlamentare). Ciò in contrasto con il disegno costituzionale originario che evidenzia, viceversa, la natura eventuale e la valenza oppositiva (rispetto alle scelte della maggioranza) del referendum costituzionale. La consultazione referendaria, inoltre, è stata pensata o attivata sempre con riferimento a riforme dall’oggetto molto ampio. Di conseguenza il quesito referendario ha assunto un contenuto non omogeneo, che ha spinto buona parte della dottrina a ritenere, da un lato, estensibile al referendum costituzionale il limite di ammissibilità elaborato dalla Corte costituzionale per il referendum abrogativo e, dall’altro, a considerare il potere di revisione previsto nella Costituzione italiana utilizzabile solo per revisioni puntuali e circoscritte. Il problema, però, non sembra risolvibile fissando limiti giuridici dai confini incerti, ma auspicando piuttosto un esercizio più corretto e responsabile del potere di revisione in ambito politico-parlamentare.
2019
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11391/1455413
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