La sentenza in commento affronta le problematiche poste dalla possibilità di suddividere in lotti la stessa gara (v. art. 51, D.Lgs. n. 50/2016) e dal divieto per uno stesso operatore economico, anche con una diversa configurazione soggettiva (attraverso raggruppamenti e consorzi distinti), di presentare più offerte per lo stesso appalto (art. 48, comma 7, Codice appalti). I giudici pugliesi si interrogano sulla questione se la suddivisione in lotti di un appalto comporti l’instaurazione di una gara ad oggetto plurimo, rispondendo in modo negativo e propendendo per l’unitarietà. In effetti, dalla qualificazione della tipologia di gara derivano non solo conseguenze sul piano processuale ma anche, dal punto di vista sostanziale, diverse soluzioni alla seconda questione relativa alla possibilità di presentare con raggruppamenti diversi più offerte in una gara articolata in lotti. Ad ogni modo, quale sia la soluzione data a questa seconda questione, possono emergere problematiche legate all’attuale formulazione del comma 7 dell’art. 48 e alle analoghe disposizioni previgenti. In particolare, detta norma appare per molti versi incoerente con i principi comunitari, in particolare con quello di proporzionalità, e con l’obiettivo di evitare accordi che limitino la concorrenza nella partecipazione ai pubblici appalti.
Partecipazione attraverso raggruppamenti diversi in una gara suddivisa in lotti
Cippitani Roberto
2020
Abstract
La sentenza in commento affronta le problematiche poste dalla possibilità di suddividere in lotti la stessa gara (v. art. 51, D.Lgs. n. 50/2016) e dal divieto per uno stesso operatore economico, anche con una diversa configurazione soggettiva (attraverso raggruppamenti e consorzi distinti), di presentare più offerte per lo stesso appalto (art. 48, comma 7, Codice appalti). I giudici pugliesi si interrogano sulla questione se la suddivisione in lotti di un appalto comporti l’instaurazione di una gara ad oggetto plurimo, rispondendo in modo negativo e propendendo per l’unitarietà. In effetti, dalla qualificazione della tipologia di gara derivano non solo conseguenze sul piano processuale ma anche, dal punto di vista sostanziale, diverse soluzioni alla seconda questione relativa alla possibilità di presentare con raggruppamenti diversi più offerte in una gara articolata in lotti. Ad ogni modo, quale sia la soluzione data a questa seconda questione, possono emergere problematiche legate all’attuale formulazione del comma 7 dell’art. 48 e alle analoghe disposizioni previgenti. In particolare, detta norma appare per molti versi incoerente con i principi comunitari, in particolare con quello di proporzionalità, e con l’obiettivo di evitare accordi che limitino la concorrenza nella partecipazione ai pubblici appalti.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.