L’articolo analizza, principalmente dal punto di vista del diritto UE, il progetto di sviluppo di una nuova “moneta” globale digitally native, di tipo stablecoin, denominata “Libra” promosso da parte di alcune delle più importanti “Big Techs” multinazionali. Allo stato la Libra sembra avere natura giuridica ibrida, non risulta in tutto assimilabile alla moneta elettronica di cui alla Direttiva 2009/110/CE (EMD2) e ha diversi punti in comune con le fattispecie giuridiche degli strumenti finanziari di cui alla MiFID 2, degli organismi d’investimento collettivo (OICVM o FIA), in particolare in forma di Fondi Comuni Monetari di cui al Regolamento (UE) 2017/1131 o di “Fondi Indicizzati Quotati” (meglio noti come ETF), nonché degli strumenti e servizi di pagamento di cui alla PSD2. Tale natura ibrida suggerisce che potrebbe essere più opportuno regolamentare la Libra nell’ambito di un’emananda normativa speciale UE in materia di crypto-attività idonea a meglio disciplinare, rispetto alle norme UE esistenti, le peculiari caratteristiche e specifiche questioni poste dalla diffusione di queste ultime.
La nuova “crypto-attività” e infrastruttura finanziaria globale “Libra”: analisi della fattispecie e profili regolamentari nel mercato interno dell’UE.
simone mezzacapo
2020
Abstract
L’articolo analizza, principalmente dal punto di vista del diritto UE, il progetto di sviluppo di una nuova “moneta” globale digitally native, di tipo stablecoin, denominata “Libra” promosso da parte di alcune delle più importanti “Big Techs” multinazionali. Allo stato la Libra sembra avere natura giuridica ibrida, non risulta in tutto assimilabile alla moneta elettronica di cui alla Direttiva 2009/110/CE (EMD2) e ha diversi punti in comune con le fattispecie giuridiche degli strumenti finanziari di cui alla MiFID 2, degli organismi d’investimento collettivo (OICVM o FIA), in particolare in forma di Fondi Comuni Monetari di cui al Regolamento (UE) 2017/1131 o di “Fondi Indicizzati Quotati” (meglio noti come ETF), nonché degli strumenti e servizi di pagamento di cui alla PSD2. Tale natura ibrida suggerisce che potrebbe essere più opportuno regolamentare la Libra nell’ambito di un’emananda normativa speciale UE in materia di crypto-attività idonea a meglio disciplinare, rispetto alle norme UE esistenti, le peculiari caratteristiche e specifiche questioni poste dalla diffusione di queste ultime.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.