Dopo aver collocato l’operatività del principio nemo ad factum praecise cogi potest esclusivamente sul piano sostanziale, quale criterio in virtù del quale si possa escludere la sopravvivenza dell’obbligazione di fare al suo inadempimento e così la possibilità stessa di esercitare l’azione di condanna, l’autore individua la funzione e il limite di operatività della misura coercitiva di cui all’art. 614- bis c.p.c. Se quella è data esclusivamente dallo scopo di realizzare il credito, senza alcuna attenzione ad un interesse pubblico, questo emerge, oltre che dalle esclusioni specifiche dettate nella norma, dalla clausola della non manifesta ini- quità, che, ispirandosi al principio del minimo mezzo, quindi all’esigenza che il credito sia realizzato senza un’eccessiva onerosità per il debitore, guida il giu- dice nel coordinare, di caso in caso, la convivenza tra esecuzione per surroga- zione ed esecuzione per coazione.
Diritto e processo nell’applicazione dell’art. 614-bis c.p.c.: un rapporto circolare
Bove Mauro
2020
Abstract
Dopo aver collocato l’operatività del principio nemo ad factum praecise cogi potest esclusivamente sul piano sostanziale, quale criterio in virtù del quale si possa escludere la sopravvivenza dell’obbligazione di fare al suo inadempimento e così la possibilità stessa di esercitare l’azione di condanna, l’autore individua la funzione e il limite di operatività della misura coercitiva di cui all’art. 614- bis c.p.c. Se quella è data esclusivamente dallo scopo di realizzare il credito, senza alcuna attenzione ad un interesse pubblico, questo emerge, oltre che dalle esclusioni specifiche dettate nella norma, dalla clausola della non manifesta ini- quità, che, ispirandosi al principio del minimo mezzo, quindi all’esigenza che il credito sia realizzato senza un’eccessiva onerosità per il debitore, guida il giu- dice nel coordinare, di caso in caso, la convivenza tra esecuzione per surroga- zione ed esecuzione per coazione.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.