Nell’analizzare la sentenza delle Sezioni Unite civili dell’8 maggio 2019, l’A. si interroga sulla possibile rilevanza nel territorio italiano del rapporto di filiazione perfezionatosi all’estero rispetto ad una coppia di uomini che ricorrono alla gestazione per altri. La problematica si interseca con quella relativa all’ammissibilità della c.d. “omogenitorialità” in generale. Sulla base di un’interpretazione restrittiva di “ordine pubblico”, la Suprema Corte assume un atteggiamento di chiusura con riferimento alla trascrivibilità nei registri dello stato civile del provvedimento straniero che accerta la filiazione di un minore nato all’estero mediante maternità surrogata. Una posizione di apertura si attesta, invece, con riguardo al riconoscimento dello status di figlio avuto attraverso il ricorso ad una procreazione eterologa realizzata nel rispetto della legge straniera. L’A. critica il ritorno delle Sezioni Unite ad un concetto granitico di “ordine pubblico”, che la giurisprudenza più sensibile dell’ultimo decennio aveva superato, articolandone il significato in funzione del migliore interesse del minore; evidenzia, in particolare, la contraddittorietà della sentenza oggetto di commento, la cui applicazione potrà comportare una discriminazione tra coloro che abbiano legittimamente acquisito lo stato di figli di coppie di donne e coloro che abbiano legalmente acquistato lo stato di figli di coppie di uomini. Il lavoro indica possibili vie volte ad evitare tale diseguaglianza e a tutelare il diritto dei minori non solo alla propria identità genetica e biologica, ma, anche e soprattutto, all’identità personale nel suo complesso e alla certezza di un rapporto giuridico soddisfacente con il genitore sociale.
La c.d. "famiglia omogenitoriale" al vaglio delle Sezioni Unite della Cassazione
Valongo Alessia
2020
Abstract
Nell’analizzare la sentenza delle Sezioni Unite civili dell’8 maggio 2019, l’A. si interroga sulla possibile rilevanza nel territorio italiano del rapporto di filiazione perfezionatosi all’estero rispetto ad una coppia di uomini che ricorrono alla gestazione per altri. La problematica si interseca con quella relativa all’ammissibilità della c.d. “omogenitorialità” in generale. Sulla base di un’interpretazione restrittiva di “ordine pubblico”, la Suprema Corte assume un atteggiamento di chiusura con riferimento alla trascrivibilità nei registri dello stato civile del provvedimento straniero che accerta la filiazione di un minore nato all’estero mediante maternità surrogata. Una posizione di apertura si attesta, invece, con riguardo al riconoscimento dello status di figlio avuto attraverso il ricorso ad una procreazione eterologa realizzata nel rispetto della legge straniera. L’A. critica il ritorno delle Sezioni Unite ad un concetto granitico di “ordine pubblico”, che la giurisprudenza più sensibile dell’ultimo decennio aveva superato, articolandone il significato in funzione del migliore interesse del minore; evidenzia, in particolare, la contraddittorietà della sentenza oggetto di commento, la cui applicazione potrà comportare una discriminazione tra coloro che abbiano legittimamente acquisito lo stato di figli di coppie di donne e coloro che abbiano legalmente acquistato lo stato di figli di coppie di uomini. Il lavoro indica possibili vie volte ad evitare tale diseguaglianza e a tutelare il diritto dei minori non solo alla propria identità genetica e biologica, ma, anche e soprattutto, all’identità personale nel suo complesso e alla certezza di un rapporto giuridico soddisfacente con il genitore sociale.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.