Il contributo prende in esame una pronuncia della Corte di Cassazione con la quale, in applicazione del principio di diritto formulato dalle Sezioni Unite in materia di prolungata convivenza coniugale come limite ostativo alla delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale, il riconoscimento dell’invalidità del vincolo è stato negato sulla base della ritenuta irrilevanza della diversa residenza dei coniugi, sebbene risultasse che gli interessati avessero vissuto in abitazioni separate ed ubicate in comuni diversi, in difetto dunque di una effettiva coabitazione, sì da non potersi considerare soddisfatto il requisito dell’esteriorità della convivenza richiesto dal richiamato principio di diritto.

Delibazione di nullità matrimoniale canonica e diversa residenza dei coniugi (nota a Cass. 13.1.21 n. 367 - ord.)

marco canonico
2021

Abstract

Il contributo prende in esame una pronuncia della Corte di Cassazione con la quale, in applicazione del principio di diritto formulato dalle Sezioni Unite in materia di prolungata convivenza coniugale come limite ostativo alla delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale, il riconoscimento dell’invalidità del vincolo è stato negato sulla base della ritenuta irrilevanza della diversa residenza dei coniugi, sebbene risultasse che gli interessati avessero vissuto in abitazioni separate ed ubicate in comuni diversi, in difetto dunque di una effettiva coabitazione, sì da non potersi considerare soddisfatto il requisito dell’esteriorità della convivenza richiesto dal richiamato principio di diritto.
2021
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11391/1500291
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